Attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up




Definite le modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative (Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto 07 maggio 2019).

Le agevolazioni fiscali in questione si applicano ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, che effettuano un investimento agevolato in una o più start-up innovative o PMI innovative ammissibili nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda, un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.000.000, in ciascun periodo d’imposta. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui sopra si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società. Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo d’imposta. Qualora tale deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale, l’eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso.
L’eccedenza che non trova capienza è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi anteriormente all’opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato delle singole società.
In caso di opzione per la trasparenza fiscale l’eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
L’eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi presso la società partecipata anteriormente all’opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.
Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.






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