Tempo “tuta”: diritto alla retribuzione




L’attività di vestizione/svestizione degli infermieri rientra nell’orario di lavoro e pertanto deve essere retribuita autonomamente qualora sia stata effettuata prima dell’inizio e dopo la fine del turno.


Secondo l’orientamento giurisprudenziale in materia di retribuzione del “tempo tuta”, le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi dell’obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria; trattasi di attività che non sono svolte nell’interesse dell’Azienda ma dell’igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell’Azienda stessa. Per il lavoro all’interno delle strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto.
Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l’abbigliamento di servizio costituisce tempo di lavoro soltanto laddove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
Infatti, il recente orientamento giurisprudenziale rappresenta uno sviluppo del precedente indirizzo ed una integrazione della relativa ricostruzione, ponendo l’accento sulla funzione assegnata all’abbigliamento, nel senso che l’eterodirezione può derivare dall’esplicita disciplina d’impresa ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti – quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell’abbigliamento – o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto.
Pur essendosi fatto riferimento, in alcuni casi al concetto di “eterodirezione implicita”, in altri all’obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, discendente dall’interesse all’igiene pubblica, in altri ancora all’esistenza di “autorizzazione implicita”, l’orientamento giurisprudenziale è, quindi, saldamente ancorato al riconoscimento dell’attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell’orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell’inizio e dopo la fine del turno.






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