Esclusa la detrazione dell’IVA superiore a quella dovuta



Con la recente Ordinanza n. 18085 del 5 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di IVA, se l’imposta è addebitata in fattura con aliquota maggiore rispetto a quella stabilita in relazione alla natura dell’operazione, non è ammessa la detrazione da parte del cessionario, anche se è stata pagata al cedente.

IL CASO


L’Agenzia delle Entrate ha opposto diniego alla richiesta di rimborso del credito IVA presentata dal contribuente, in considerazione dell’indebita detrazione dell’imposta erroneamente addebitata nella misura ordinaria, anziché in misura agevolata, in relazione a fatture ricevute da soggetti terzi in forza di contratti di appalto per lavori di costruzione di immobili ad uso abitativo.
I giudici tributari hanno ritenuto illegittimo il diniego di rimborso sul rilievo che l’applicazione dell’aliquota agevolata non fosse automatica, ma subordinata a formale richiesta.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE


La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari, dichiarando la legittimità del diniego di rimborso, in considerazione della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’aliquota agevolata, in quanto riferita a operazioni inerenti lavori di costruzione di immobili ad uso abitativo; di conseguenza, vista l’applicazione di un’aliquota superiore a quella prevista, l’IVA corrisposta in via di rivalsa non è ammessa in detrazione, e il credito per l’effetto maturato deve ritenersi non spettante.
I giudici della Suprema Corte hanno affermato che, in tema di IVA, l’esercizio del diritto di detrazione è circoscritto alle imposte corrispondenti ad un’operazione soggetta all’IVA e versate in quanto dovute. Più precisamente, il diritto di detrarre l’IVA fatturata è connesso, come regola generale, all’effettiva realizzazione di un’operazione imponibile, ma il suo esercizio non si estende all’IVA dovuta per il solo fatto e nella misura in cui essa sia stata indicata in fattura.
Sulla base di tale principio, affermato dai giudici europei, pertanto deve ritenersi superato l’orientamento secondo cui l’IVA addebitata in rivalsa può essere detratta dal cessionario nonostante l’erroneo assoggettamento ad imposta dell’operazione da parte del cedente.
Al contrario, l’IVA illegittimamente addebitata in fattura al cessionario soggetto IVA da parte del cedente, a titolo di rivalsa, che sia stata pagata per il semplice fatto di essere indicata in fattura, non può essere detratta dal cessionario stesso, nonostante l’erroneo assoggettamento dell’operazione ad imposta da parte del cedente.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la detrazione dell’imposta pagata “a monte” per l’acquisto o l’importazione di beni, o per conseguire la prestazione di servizi necessari all’impresa, non è ammessa in ogni caso, in quanto non è sufficiente, ai fini della detrazione, che tali operazioni attengano all’oggetto dell’impresa e siano fatturate, ma è altresì indispensabile che esse siano assoggettate all’IVA nella misura dovuta. Di conseguenza, ove l’operazione sia stata erroneamente assoggettata all’IVA, per la misura non dovuta restano privi di fondamento non solo il pagamento dell’imposta da parte del cedente e la rivalsa effettuata dal cedente nei confronti del cessionario, ma anche la detrazione operata dal cessionario nella sua dichiarazione IVA, con conseguente potere-dovere dell’amministrazione di escludere la detrazione dell’IVA così pagata in rivalsa.
La mancata attivazione, nel prescritto termine annuale, della speciale procedura di variazione dell’imposta e dell’imponibile, fa venire meno il diritto di recuperare il credito per la maggiore imposta, mediante detrazione; in tal caso, il cedente ha diritto di chiedere all’amministrazione finanziaria il rimborso della maggior IVA versata, mentre il cessionario può chiedere al cedente la restituzione dell’IVA corrisposta in più in via di rivalsa.





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