Requisito maggioranza soci per l’iscrizione all’albo delle STP




In materia di società tra professionisti e sulla base delle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, fornite nuove indicazioni per la valutazione dei requisiti richiesti per l’iscrizione nella Sezione speciale dell’albo dei soci professionisti (CNDCEC – Nota 08 luglio 2019, n. 60).

I due requisiti della maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale non devono necessariamente ricorrere cumulativamente, poiché l’autonomia statutaria e la possibilità di stipulare patti parasociali prevista dal diritto societario consentono di assicurare il controllo sulle decisioni strategiche della STP da parte dei soci professionisti a prescindere dal loro numero e/o partecipazione al capitale sociale rispetto ai soci non professionisti.
È comunque indispensabile, mediante appositi patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal codice civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche delle STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali. Tali ultime prerogative, infatti, devono sempre esser mantenute in capo ai soci professionisti ai quali va comunque garantita la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e/o decisioni societarie, in modo tale da riservare loro il controllo della società.





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