IRAP: onere a carico del professionista




Incombe al professionista l’onere di provare l’insussistenza dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell’IRAP (CORTE DI CASSAZIONE – Sez. VI – Ordinanza 08 luglio 2019, n. 18300)

La CTR della Puglia ha rigettato l’appello proposto nei confronti del dottore contribuente dall’Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso proposto dal medico di base convenzionato con il SSN, avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso per l’Irap versata per gli anni dal 2009 al 2013. Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, che viene ritenuto fondato ed accolto. In quanto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio che il requisito dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2 del d. lgs. n. 446/1997, quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: «a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive».
L’avere la sentenza impugnata totalmente omesso l’esame delle mansioni svolte dal personale dipendente, se meramente esecutive o di segretaria e le concrete modalità d’impiego – potendosi ritenere che, per l’anno in cui il professionista si è avvalso della prestazione lavorativa di due unità, ove assunte entrambe con contratto part – time, l’attività di collaborazione delle stesse possa essere equiparata alla collaborazione di un’unità lavorativa a tempo pieno – concretizza, dunque, il vizio denunciato dall’Amministrazione ricorrente, alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, anche in considerazione del fatto che incombe al professionista, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in materia, l’onere di provare l’insussistenza dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo del tributo in oggetto.
Il ricorso va dunque accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla CTR della Puglia in diversa composizione, che svolgerà, alla stregua del principio di diritto innanzi richiamato, i necessari accertamenti di fatto in ordine alla natura delle mansioni svolte dai due collaboratori e circa le modalità di espletamento dell’anzidetta attività di collaborazione nello studio medico del contribuente.






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