Nessuna esenzione Iva sull’attività di raccolta delle giocate svolta da un terzo su incarico del gestore (Agenzia Entrate – Risposta 09 luglio 2019, n. 226).
L’esenzione di cui all’art. 10, co. 1, n. 6), D.P.R. n. 633/1972, opera nei rapporti concessionario-esercente e concessionario-gestore in quanto entrambi i soggetti provvedono per incarico del concessionario alla raccolta delle giocate.
Sono invece da assoggettare ad IVA con aliquota ordinaria i corrispettivi delle attività svolte nell’ambito dei rapporti instaurati fra soggetti diversi, quali quello tra esercente e gestore perché hanno ad oggetto prestazioni diverse da quelle di raccolta delle giocate rese al concessionario.
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