Sottoscritto il 12/7/2019, tra CONFINDUSTRIA Venezia, in rappresentanza delle Aziende Calzaturiere della Riviera del Brenta e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL l’accordo per la determinazione del premio territoriale
L’intesa del 12/7/2019, destinata ai lavoratori delle Calzaturiere della Riviera del Brenta, ha carattere di sperimentalità pertanto, come dichiarato dalle parti, esaurisce i suoi effetti alla data del 31/7/2019.
Considerato che il contratto di secondo livello sottoscritto in data 28/9/2005, successivamente prorogato, è scaduto, a tutti gli effetti e per tutte le sue componenti, alla data del 31/7/2018, si conviene di procedere sperimentalmente per il periodo intercorrente tra il 1/8/2018 e il 31/7/2019, riconoscendo validità per un ulteriore anno all’accordo precedente che forma parte integrante della presente intesa, con le modifiche e integrazioni di seguito riportate.
Per il periodo intercorrente tra il 1/8/2018 e 31/7/2019 verranno applicati gli indicatori di cui all’Allegato 1), secondo i seguenti importi:
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Indice di resa aziendale |
Valore del PDR in Euro |
|---|---|
| Oltre 100% | 1.100 |
| Da 100% a 95% | 1.063 |
| Da 94,99% a 85% | 837 |
| Da 84,99% a 75% | 470 |
Il valore consuntivato dell’indice di resa aziendale sarà riproporzionato sulla base dell’effettiva presenza in azienda del lavoratore durante l’anno di riferimento, secondo le percentuali indicate in Allegato 1 dell’accordo 12/7/2019.
Fermo restando che il premio sarà corrisposto, ove dovuto, con la retribuzione del mese di luglio, le aziende potranno, previa comunicazione motivata da fornire alle Parti sottoscrittrici del presente accordo, anche per il tramite di Confindustria Venezia, prevedere la rateazione dello stesso in due tranche di pari importo da erogare, rispettivamente, con la retribuzione di competenza di luglio e di settembre 2019.
Gli importi derivati dall’applicazione dell’Allegato 1 dell’accordo 12/7/2019, sono da intendersi onnicomprensivi dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge, diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il TFR, in quanto se ne è già tenuto conto in sede di determinazione.
Qualora il premio, in virtù della applicazione degli indici di resa e del successivo riproporzionamento individuale, fosse dovuto, le Parti convengono che una quota di esso, corrispondente all’importo di 100 euro, venga erogato sotto forma di buoni benzina o altri Ticket equivalenti.
A tal proposito, le Parti si incontreranno entro la prima decade del mese di settembre, per definire le modalità tecniche/operative.
Resta esclusa dalla erogazione in ticket la fascia dell’indice di resa aziendale pari a 470 euro, relativa alla percentuale da 84.99% a 75%. In questo caso, tutta la somma risultante dal riproporzionamento individuale sarà corrisposta in euro.
Qualora, infine, in alcune singole realtà aziendali fossero già presenti, nel corrente anno, erogazioni a tale titolo e di importo tale da non consentire l’esonero fiscale e contributivo previsto dalla vigente normativa, la somma di 100 euro verrà conteggiata in aumento agli importi eventualmente dovuti, fermo restando l’erogazione da effettuarsi con le competenze del mese di settembre.
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