Esenzione dall’imposta di bollo per le pratiche catastali




I Il Fisco fornisce chiarimenti sulle pratiche catastali in regime di esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 17 luglio 2019, n. 261).

La Provincia istante fa presente che relativamente ai propri immobili effettua pratiche catastali quali aggiornamento catasto terreni, aggiornamento catasto fabbricati con tipo di mappale, tipo di frazionamento, pratica docfa, volture, etc..
Al riguardo, l’ente istante chiede di conoscere se per le predette pratiche catastali, possa usufruire del regime di esenzione dal pagamento:
a) dei tributi speciali catastali, come prevista dall’articolo unico della legge 15 maggio 1954, n. 228;
b) dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 16 della tabella, allegato B, annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto) che dispone l’esenzione dall’imposta degli “Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”.
Con riferimento al quesito di cui al punto sub a), il Fisco ritiene che tutte le pratiche catastali, presentate dalla Provincia interpellante ed aventi ad oggetto le proprie unità immobiliari, possono beneficiare del regime agevolativo di cui al richiamato articolo unico della legge n. 228 del 1954.
In merito al quesito concernente l’esenzione dall’imposta di bollo di cui al punto sub b), l’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all’articolo 1, dispone che “Sono soggetti all’imposta gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”.
Il successivo articolo 2, al comma 1, stabilisce che “L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato”.
La tabella, allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972, elenca, invece, gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto.
A tal proposito, l’articolo 16 della stessa tabella prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per gli “Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”.
Ciò posto, si fa presente che, il legislatore con detta disposizione ha previsto un regime di esenzione dall’imposta di bollo, per gli atti e documenti scambiati tra i soggetti tassativamente indicati nel citato articolo 16.
Pertanto, nella fattispecie in esame, la Provincia istante rientra nell’elencazione tassativa contenuta nel citato art. 16, per cui gli atti posti in essere dalla stessa e scambiati con Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane non sono soggetti all’imposta di bollo.
Tale agevolazione trova applicazione anche nell’ipotesi in esame in cui la Provincia pone in essere atti con l’Agenzia delle Entrate in quanto l’Agenzia delle Entrate è qualificata Amministrazione dello Stato.





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