Dal 1° gennaio 2019 anche l’estrazione di merci da depositi IVA è soggetta, in generale, alle regole di fatturazione elettronica. Se non vi sono spese aggiuntive relative a servizi riferiti alle merci estratte durante la giacenza è sufficiente l’integrazione via SdI; in caso contrario è necessaria l’emissione di un’autofattura elettronica che riporti base imponibile e IVA calcolate sul valore della merce incrementato delle spese (Agenzia delle Dogane – Nota n. 73328 del 2019)
In tema di depositi IVA e estrazione dei beni dagli stessi, l’Agenzia delle Dogane chiarisce che a decorrere dal 1° gennaio 2019 anche per tali operazioni trovano applicazione le regole in materia di fatturazione elettronica, fatta eccezione per i rapporti con soggetti non residenti o stabiliti in Italia, ovvero con soggetti identificati (identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale). Questi ultimi non sono tenuti alla fatturazione elettronica, e pertanto anche per le operazioni di estrazione da depositi IVA le formalità di fatturazione in modalità elettronica possono essere adottate su base volontaria.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2019, in generale, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.
Per quanto riguarda le importazioni, i beni introdotti in libera pratica in un deposito IVA non sono soggetti ad IVA; la successiva estrazione, ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato, può essere effettuata solo da soggetti passivi IVA e comporta il pagamento dell’imposta. La base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore della merce introdotta ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all’ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione. In tal caso, l’imposta è assolta mediante annotazione nel registro IVA degli acquisti di autofattura a cura del cessionario.
Nella normalità dei casi, la predetta autofattura è un mero documento integrativo che il soggetto passivo stabilito in Italia deve emettere al fine di assolvere al debito d’imposta, quando l’operazione rilevante ai fini IVA è effettuata da un soggetto non residente.
In detti casi, pertanto, “tale documento e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente, può essere inviata al Sistema di Interscambio”.
Tuttavia, quando non vi è corrispondenza tra il valore del bene inserito nel deposito ed il bene estratto, in quanto quest’ultimo deve essere incrementato delle spese ad esso riferibili, l’autofattura emessa al momento dell’estrazione non è più una mera integrazione di altro documento, ma un documento atto ad individuare il valore del bene estratto e la corretta base imponibile. Pertanto, l’autofattura deve seguire le regole generali ed essere emessa in modalità elettronica tramite il Sistema di Interscambio.
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