Colui che intende godere dell’esonero dal pagamento del canone RAI non deve convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 luglio 2019, n. 242).
Il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni viene imposto al detentore di uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni. Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
A decorrere dall’anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l’abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d’importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.
Per l’anno 2018, è stata ampliata da euro 6.713,98 a euro 8.000,00 la soglia reddituale prevista per beneficiare dell’esenzione dal pagamento del canone TV.
Per fruire dell’agevolazione, l’interessato deve presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attesta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
I requisiti per accedere al beneficio sono i seguenti:
a) aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno);
b) non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, o dal soggetto unito civilmente, titolari di un reddito proprio;
c) possedere un reddito annuo che, unitamente a quello del proprio coniuge – o del soggetto unito civilmente – non sia complessivamente superiore a euro 6.713,98 ( (per le richieste di esenzione relative agli anni fino al 2017) oppure a euro 8.000,00 (per le richieste di esenzione relative all’anno 2018).
In particolare, la disposizione secondo la quale il beneficiario “non deve convivere con altri soggetti diversi dal coniuge”, va interpretata nel senso che “colui che intende godere dell’esonero dal pagamento del canone RAI non deve convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio”.
Nel caso esaminato dal Fisco, la contribuente che intende beneficiare dell’esenzione convive con la persona addetta alla sua assistenza, la quale percepisce una retribuzione, ed è pertanto, titolare di un reddito proprio. Detta circostanza determina, pertanto, l’impossibilità, da parte della Sig.ra istante, di rendere la dichiarazione sostitutiva ai fini dell’esenzione, posto che è convivente con un altro soggetto, diverso dal coniuge, o dal soggetto unito civilmente, titolare di un reddito autonomo.

