La cessione del credito d’imposta è consentita purché le condizioni di incapienza in capo al contribuente che sostiene le spese per gli interventi di riqualificazione energetica della singola unità abitativa sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese e lo stesso non possa, in concreto, fruire della detrazione. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 22 luglio 2019, n. 298).
A decorrere dal 1° gennaio 2018, i soggetti che sostengono le spese per interventi di riqualificazione energetica e che ricadono nella c.d. “no-tax area”, possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione delle spese sostenute in favore dei fornitori o di altri soggetti privati.
La cessione del credito in oggetto è consentita purché le condizioni di incapienza in capo al contribuente che sostiene le spese per gli interventi di riqualificazione energetica della singola unità abitativa sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese e lo stesso non possa, in concreto, fruire della detrazione.
Con riferimento ai soggetti cessionari la norma fa generico riferimento ai “soggetti privati” diversi dai fornitori non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Nel caso esaminato dal Fisco, l’stante fa presente di essere proprietario di un’unità abitativa nella quale deve effettuare interventi di riqualificazione energetica. L’Istante precisa di essere un contribuente no-tax area e che, al solo fine di eseguire detti lavori, potrebbe avere un prestito da parte di un genitore. Specifica, altresì, che sia il prestito che i pagamenti ai fornitori sono effettuati tramite bonifici che movimentano il suo conto corrente. L’Istante chiede se nel suo caso sussiste la possibilità di cedere al genitore il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni cui avrebbe diritto, considerando il genitore prestatore come un altro soggetto privato collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Per il Fisco, l’Istante (cedente) trovandosi, nel presupposto della veridicità di quanto dallo stesso dichiarato, in situazione di incapienza nell’anno che precede quello di sostenimento delle spese de qua, può ricorrere alla cessione del credito d’imposta, corrispondente alle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica sull’unità abitativa di proprietà, al proprio genitore finanziatore, quale soggetto privato.
Il cessionario può utilizzare il credito ricevuto solo in compensazione presentando il modello di versamento F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia. Infine, resta, comunque, in capo all’Istante la verifica dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione; egli è tenuto, quindi, a rispettare tutte le formalità richieste per il riconoscimento della stessa.

