Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni del DL Crescita con particolare riferimento all’innalzamento (da 2 milioni a 4 milioni di euro) dell’importo massimo dei finanziamenti concedibili, dalle banche e dagli intermediari finanziari, alla singola PMI beneficiaria e alla possibilità di procedere all’erogazione del contributo in favore della PMI beneficiaria in un’unica soluzione, in caso di finanziamento di importo non superiore a 100 mila euro (Ministero Sviluppo Economico – circolare 19 luglio 2019, n. 295900).
Il Decreto Crescita oltre ha precisare che l’erogazione delle quote del contributo è effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla imprese in merito alla realizzazione dell’investimento ha:
– esteso la possibilità di concedere finanziamenti a tutti gli intermediari finanziari iscritti nel relativo albo, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese;
– innalzato, da 2 milioni a 4 milioni di euro, l’importo massimo dei finanziamenti concedibili, dalle banche e dagli intermediari finanziari, alla singola micro, piccola e media impresa beneficiaria;
– disposto che, in caso di finanziamento di importo non superiore a 100 mila euro, il contributo viene erogato alla micro, piccola e media impresa beneficiaria in un’unica soluzione.
Per effetto del primo punto, quindi, possono concedere finanziamenti alle PMI, oltre alle banche e agli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, anche gli altri intermediari finanziari iscritti all’albo.
A fronte dell’innalzamento dell’importo massimo dei finanziamenti concedibili, è stato predisposto un nuovo modulo disponibile nella sezione Beni strumentali Nuova Sabatini, Presentazione domande, del sito Internet del Ministero (https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova- sabatini/presentazione-domande).
Le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019, qualora comportino, in via cumulata, il superamento del precedente limite di finanziamento di 2 milioni di euro, saranno comunque accettate dal Ministero dello sviluppo economico anche se presentate utilizzando il precedente modulo di domanda.
Relativamente invece all’erogazione del contributo in un’unica soluzione per i finanziamenti di importo non superiore a 100 mila euro, le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla predetta data del 1° maggio 2019, il contributo complessivo è erogato dal Ministero alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l’erogazione della prima quota.
Link all’articolo originale

