Le Associazioni datoriali che avevano sottoscritto con riserva il rinnovo del CCNL Trasporto Merci, la dichiarano sciolta con l’accordo firmato il 23/7/2019
Accordo del 23/7/2019
Il giorno 23/7/2019, si sono incontrate ANITA ASSOTIR, FAI, FIAP, UNITAI e FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, e hanno sottoscritto lo scioglimento della riserva posta sull’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto meri e Spedizione del 3/12/2017.
Nella stessa sede le associazioni datoriali, inoltre, hanno pubblicato il verbale di accordo del 4/7/2019, che forma parte integrante del documento del 23/7/2019.
Accordo del 4/7/2019
Il giorno 4/7/2019, si sono incontrate ANITA, ASSOTIR, FAI, FIAP e UNITAI per affrontare le questioni che hanno portato le suddette Associazioni datoriali a non sciogliere la riserva in merito all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione del 3/12/2017.
Le parti hanno convenuto di impegnarsi sin da subito a garantire pari condizioni per tutte le Associazioni e quindi la neutralità del contratto sotto il profilo del dumping associativo. In questo quadro, il concetto di neutralità contrattuale costituisce principio di interpretazione autentica della volontà contrattuale da sempre espressa dalle parti in tutte le sedi negoziali.
Ne consegue che non è consentito alcun beneficio di favore per le imprese iscritte a una Associazione datoriale piuttosto che a un’altra e di conseguenza ogni elemento normativo che crei un differente trattamento delle imprese per la sola appartenenza ad una specifica associazione è da considerarsi superato.
In coerenza con quanto sopra, le parti garantiscono la piena parità di condizioni contrattuali per le imprese, indipendentemente dalla loro appartenenza a una specifica Associazione datoriale. Tale concetto di neutralità contrattuale è fondamentale per realizzare un efficace sistema di relazioni industriali e per la corretta applicazione del CCNL e costituisce principio di interpretazione autentica della volontà contrattuale espressa in tutte le sedi negoziali dei precedenti rinnovi. Le parti stabiliscono che tale neutralità è garantita dall’assenza di qualunque elemento contrattuale che crei dumping associativo.
Le parti si impegnano a inserire integralmente il precedente capoverso nell’articolato contrattuale per il prossimo rinnovo.
Contratto a termine
Per quanto riguarda il contratto a termine, le parti convengono che, fino al 31/12/2019 data di scadenza del CCNL, per i seguenti servizi:
a) trasporti stagionali legati al settore agricolo;
b) trasporto di prodotti legati a consumi concentrati in particolari periodi dell’anno (caldi o freddi), anche con riferimento ai flussi turistici;
c) trasporto combustibili vari nel periodo invernale (novembre-aprile);
sia possibile incrementare l’attuale percentuale di contratti a tempo determinato, portandola al 40%.
Sanilog
Conftrasporto e le Associazioni in essa rappresentate riconoscono in Sanilog il sistema di assistenza sanitario di riferimento contrattuale.

