Soggetta a imposta di registro per la concessione spazi formativi per dipendenti



Con la Risposta a interpello n. 318 del 25 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contratto di concessione con il quale il concedente mette a disposizione del concessionario spazi attrezzati e servizi aggiuntivi per la formazione del personale dipendente del concessionario, dietro pagamento di un corrispettivo orario soggetto ad IVA, deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa (euro 200,00).

Il contratto che ha per oggetto la concessione in uso di aule didattiche opportunamente attrezzate, come previsto dal sistema di riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione per il personale, di durata annuale, rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, attraverso il quale il concedente assicura l’utilizzo delle aule tutti i giorni della settimana, esclusa la domenica e i giorni festivi, in conformità alle esigenze del concessionario, fornendo attrezzature e ulteriori servizi (quali: predisposizione dei locali, installazione di pc collegato a videoproiettore con schermo e lavagna a fogli mobili, connessioni telefoniche, pulizia ordinaria degli spazi concessi, eventuale assistenza in laboratorio informatico da parte di un assistente tecnico, presenza di un servizio di uscierato, verifica sulla regolarità dell’uso degli spazi e sull’osservanza delle precisazioni contenute nell’accordo e nelle ore di concessione, comunicazione tempestiva dell’eventuale sopravvenuta impossibilità a concedere in uso le aule), a fronte del quale il concessionario corrisponde, per ogni ora di utilizzo, una somma più Iva, non realizza un contratto di locazione immobiliare bensì un diverso contratto con il quale il concedente mette a disposizione degli spazi attrezzati fornendo ulteriori servizi, al fine di agevolare l’attività formativa.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’imposta di registro, assume rilevanza la forma del contratto.
Ciò in quanto, le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. L’obbligo della registrazione si realizzerà, dunque, solo al verificarsi del caso d’uso. Circostanza che si realizza “quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di una obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge regolamento”.
Qualora, invece, il contratto sia formalizzato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, lo stesso è soggetto all’obbligo di registrazione in termine fisso.
In ogni caso, sia nel caso in cui si proceda alla registrazione in termine fisso, che nel caso in cui si provveda alla registrazione al ricorrere del caso d’uso, l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di euro 200, riguardando prestazioni di servizi soggetti IVA.





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