Sottoscritto il 7/6/2019, tra CONFCOMMERCIO Brescia e le OO.SS. territoriali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL di Brescia, l’accordo in materia dii contratti a tempo determinato in località turistiche.
L’accordo territoriale firmato, nel rispetto della normativa di legge e contrattuale sulla successione dei contratti a tempo determinato nelle località a vocazione turistica per gestire picchi di lavoro stagionale, stabilisce quanto segue:
– si individuano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 66/bis del CCNL Terziario e del D.Lgs. n. 81/2015, come località a prevalente vocazione turistica, e quindi riconducibili a ragioni di stagionalità, i Comuni della provincia di Brescia come da Deliberazione della Giunta regionale del 30/1/2008
Ambito turistico “Alta Valle Camonica”: Incudine, Monno, Ponte di Legno, Temù, Vezza d’Oglio, Vione
Ambito turistico “Media e Bassa Valle Camonica, Lago d’Iseo e Franciacorta”: Adro, Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Capriolo, Castegnato, Cazzago San Martino, Cedegolo, Cellatica, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corte Franca, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Erbusco, Esine, Gianico, Gussago, Iseo, Losine, Lozio, Malonno, Malegno, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Niardo, Ome, Ono San Pietro, Ossimo, Paderno Franciacorta, Paisco Loveno, Palazzolo sull’Oglio, Paratico, Paspardo, Passirano, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Prestine, Provaglio d’Iseo, Rodengo Saiano, Rovato, Sale Marasino, Saviore dell’Adamello, Sellero, Sonico, Sulzano, Zone
Ambito turistico “Valle Trompia, Brescia e Pianura bresciana”: Bagnolo Mella, Borgo San Giacomo, Botticino, Bovegno, Brescia, Calvisano, Capriano del Colle, Castrezzato, Chiari, Cigole, Collio, Gardone Val Trompia, Manerbio, Marmentino, Montichiari, Irma, Orzinuovi, Pezzaze, Pontevico, Rezzato, San Gervasio Bresciano, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Travagliato, Verolanuova
Ambito turistico “Lago di Garda, Valle Sabbia e Lago d’Idro”: Anfo, Bagolino, Calvagese della Riviera, Capovalle, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Idro, Limone sul Garda, Lonato del Garda, Magasa, Manerba del Garda, Mazzano, Moniga del Garda, Mura, Padenghe sul Garda, Pertica Alta, Pertica Bassa, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Puegnago sul Garda, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Salò, San Felice del Benaco, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Valvestino, Vestone;
– le attività commerciali ubicate nelle zone turistiche di cui sopra, nel periodo estivo, non riuscendo a svolgere l’attività lavorativa con il normale organico in forza, hanno la necessità di implementare il proprio organico per fare fronte alle richieste del mercato;
– si ritiene pertanto che, regolamentando opportunamente il lavoro stagionale, si possa contribuire a fornire un impulso positivo all’occupazione dei lavoratori e contemporaneamente sostenere le attività economiche delle località turistiche sopra richiamate;
– il presente “Accordo” vale per le aziende che ricorrono al contratto a tempo determinato quale unica alternativa al contratto a tempo indeterminato;
– essendo volontà delle Parti garantire la tutela dei lavoratori e dei posti di lavoro, si conviene che il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi;
– le Parti richiamano l’art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui “il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali”;
– le Parti, consapevoli dell’importanza delle competenze professionali acquisite dai lavoratori che devono essere adeguatamente considerate e valorizzate, richiamano poi quanto previsto dall’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, che stabilisce che “il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di cui all’art. 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto”;
– in caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore, la durata del tempo determinato per lo svolgimento dell’attività stagionale si computa ai fini dell’anzianità di servizio;
– il presente “Accordo territoriale” sarà applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, stipulato da Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL e che applicano integralmente il predetto CCNL in tutte le sue parti economiche e normative, ed eventuali accordi integrativi territoriali e/o aziendali. Pertanto, non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende le cui attività stagionali rientrino nell’ambito di applicazione del DPR 7/10/1963, n. 1525;
– potranno ricorrere a tale tipologia contrattuale le aziende aventi una o più unità locali situate nelle zone di cui alla DGR del 30/1/2008, n. 8/6532;
– il datore di lavoro, che intende usufruire dei benefici del presente Accordo, dovrà darne preventiva comunicazione all’Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi, mediante apposito modulo di adesione, obbligandosi entro e non oltre 15 giorni dall’assunzione, ad inviare il/i contratto/i a tempo determinato attivato/i, all’Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi. In assenza di tale comunicazione l’assunzione non potrà avvalersi del presente Accordo. Nelle aziende, ove costituite RSA o RSU, va attivato il confronto finalizzato al raggiungimento di un accordo aziendale, fatti salvi i principi del presente Accordo. Le eventuali intese sottoscritte a livello aziendale dovranno essere trasmesse all’Ente Bilaterale Bresciano del Commercio e dei Servizi al fine di consentire le opportune attività di monitoraggio;
– ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.66 bis del predetto CCNL si individua il seguente periodo di stagionalità: dal 1° giugno al 31 ottobre 2019;
– il presente Accordo ha validità fino al 31/12/2019 e decorre dalla data di sottoscrizione.

