Spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, il beneficio fiscale per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 luglio 2019, n. 19816).
Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte la Srl immobiliare impugnò innanzi alla CTP di Roma la cartella di pagamento che recuperava a tassazione maggiore IRES, per l’annualità 2007, per effetto del mancato riconoscimento del credito d’imposta derivante dalla detrazione del 55% per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici, prevista dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).
La CTP di Roma, con sentenza, dichiarò inammissibile il ricorso; tale decisione è stata riformata dalla CTR del Lazio che, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello della società. La Commissione ha premesso che il beneficio fiscale, introdotto dalla legge finanziaria 2007, finalizzato ad incentivare il risparmio energetico su scala nazionale, è stato disciplinato dall’art. 2, comma 1, lett. b), del d.m. 19/07/2007, secondo cui la detrazione spetta “ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.”.
L’agevolazione persegue un obiettivo generalizzato, sia oggettivo (unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale) sia soggettivo (persone fisiche, imprenditori e non, società o enti titolari di reddito d’impresa), ed è condizionata solo al puntuale rispetto di alcuni adempimenti formali e sostanziali, atti a certificare che l’intervento eseguito determini un effettivo risparmio energetico, senza la previsione di eccezioni (a parte la materia della locazione finanziaria).
Alla società contribuente spetta la detrazione in quanto essa ha dimostrato di avere osservato le disposizioni normative sostanziali e formali sottese al riconoscimento del bonus fiscale.
L’Agenzia ricorre per la cassazione di questa sentenza, ma il suo ricorso viene rigettato dalla Corte che conclude affermandoi il seguente principio di diritto: «Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all’artt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.».
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