Il regime di prescrizione del contributo d’ingresso alla mobilità




L’Inps, con circolare n. 124 del 20 settembre 2019, fornisce chiarimenti in merito al regime di prescrizione applicabile al contributo d’ingresso alla mobilità (art. 5, co. 4, L. n. 223/1991) dovuto dalle aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo (artt. 4 e 24, L. n. 223/1991) ed abbiano effettuato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016.


Alla luce dell’indirizzo della Corte di Cassazione (da ultimo, sentenza n. 672 del 12 gennaio 2018), che giudica estinto il diritto di credito dell’Inps per prescrizione quinquennale (art. 3, L. n. 335/1995), in assenza di idonei atti interruttivi dell’Istituto, si rendono necessarie alcune precisazioni in merito all’esatta individuazione del dies a quo che, in linea generale, coincide con la data di scadenza del versamento del contributo dovuto. Al riguardo, il versamento del contributo d’ingresso può avvenire in un’unica soluzione o in trenta rate mensili.
Il versamento in un’unica soluzione o della prima rata deve essere effettuato entro la scadenza della denuncia contributiva di competenza del mese in cui l’impresa ha comunicato il recesso ai lavoratori posti in mobilità, essendo quindi ininfluenti le date effettive di cessazione del rapporto di lavoro. Le successive rate vanno invece versate secondo le scadenze delle successive denunce contributive.
Orbene, nel caso in cui il datore di lavoro abbia comunicato all’Istituto la volontà di avvalersi del pagamento rateale, per la corretta determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, va considerato che il relativo obbligo contributivo costituisce comunque un’obbligazione unica, essendo la divisione in rate solo una modalità per agevolarne l’adempimento. Le singole rate, quindi, non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma adempimento frazionato di un’unica obbligazione. Nel caso di specie, infatti, all’unicità della “causa debendi” non può che corrispondere l’unitarietà dell’obbligo contributivo, diversamente da altre obbligazioni previdenziali che hanno scadenze periodiche, ove le singole scadenze determinano il termine di adempimento delle singole obbligazioni previdenziali, che quindi sono da ritenersi autonome in quanto scaturenti da “causae debendi” autonome e indipendenti le une dalle altre (ad esempio, le retribuzioni). Conseguentemente, la prescrizione decorre dalla scadenza dell’ultima rata, considerato che prima di tale scadenza l’Istituto non può legittimamente pretendere il pagamento, né attivare il recupero coattivo del credito tramite l’Agente della Riscossione. Infine, nel caso in cui il debitore abbia dolosamente occultato l’esistenza del debito, la decorrenza del termine di prescrizione è sospesa (art. 2941 c.c.), finché il dolo non sia stato scoperto. La fattispecie da ultimo richiamata potrebbe verificarsi nel caso in cui la dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro all’Inps non sia veritiera riguardo all’esatto ammontare del contributo dovuto o circa l’avvenuto pagamento dell’acconto.





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