Firmato accordo sulla detassazione premi di produttività per i CED Lombradia




23 set Firmato, tra l’ASSOCED LOMBARDIA, la LAIT LOMBARDIA e la UGL Terziario LOMBARDIA, l’accordo territoriale Regione Lombardia attuativo della detassazione dei premi di produttività, della partecipazione agli utili e dei servizi di welfare per i Centri Elaborazione Dati (CED).

Il presente Accordo Territoriale individua gli indicatori di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (criterio della misurabilità) che possono consistere nell’aumento della produzione o nei risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi (criterio deirincrementabilità), rispetto al periodo congruo di seguito definito, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di valori numerici o di altro genere appositamente individuati (criterio di verificabilità).
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo i datori di lavoro della Regione LOMBARDIA, che siano associati alle Associazioni di categoria aderenti al sistema di rappresentanza di ASSOCED O LAIT,possono applicare la citata normativa di agevolazione fiscale ai lavoratori per le voci retributive corrisposte in relazione ad incrementi di competitività e di produttività ed al coinvolgimento paritetico dei lavoratori.
I datori di lavoro dovranno altresì applicare e rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti di Centri Elaborazione Dati (CEO), imprese ICT, professioni digitali e S.T.P. sottoscritto da ASSOCED, LAIT e UGL Terziario (compresi tutti gli istituti contrattuali previsti, tra cui l’adesione all’Ente Bilaterale Nazionale EBCE, al Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa, Fondo EASI e il versamento del contributo di Assistenza contrattuale W450).
Pertanto, le strutture applicheranno le agevolazioni fiscali, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, agli importi dei premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dell’indicatore a degli indicatori di cui al decreto interministeriale del 25/3/2016, rispetto al risultato registrato dallo stesso indicatore o dagli stessi indicatori.
Il lavoratore può scegliere di percepire il premio di produttività, interamente o parzialmente, sotto forma di welfare, prestazioni, beni, opere e servizi, erogati anche attraverso il sistema della bilateralità di settore. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva.
Il datore di lavoro indicherà pertanto se vi è la possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sottoforma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare). In tale ipotesi il datore di lavoro informerà il lavoratore di tale opzione e indicherà I servizi welfare fruibili.






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