Con la recente Ordinanza n. 6219 del 18 settembre 2019, il Consiglio di Stato, su ricorso della società di gestione del portale telematico di intermediazione immobiliare Airbnb, ha rinviato all’esame della Corte di Giustizia UE la questione di legittimità della disciplina fiscale delle locazioni brevi introdotta nel 2017, per presunto contrasto con il diritto europeo in materia di libera prestazione dei servizi e di libera concorrenza.
Al fine di contrastare il fenomeno dei cd. “affitti in nero”, che caratterizza soprattutto le locazioni brevi di appartamenti ad uso abitativo, nel 2017 è stato introdotto uno speciale regime fiscale per disciplinare i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
La normativa stabilisce da un lato la possibilità per i locatori di optare per la tassazione sostitutiva dei redditi derivanti da tali locazioni, mediante l’applicazione di una cedolare secca al 21 per cento. D’altra parte prevede una serie di obblighi fiscali e informativi a carico degli intermediari immobiliari e dei gestori di portali telematici di intermediazione immobiliare, in relazione ai contratti conclusi tramite di essi:
– trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai contratti;
– effettuazione della ritenuta sui pagamenti operati in relazione ai contratti e successivo versamento all’Erario;
– nomina di un rappresentante fiscale per i soggetti non residenti e non stabiliti in Italia;
– riscossione dell’imposta di soggiorno.
La disciplina in questione, e in particolare, le disposizioni attuative sono state impugnate dalla società di gestione dell’omonimo portale telematico Airbnb contestando:
– la violazione dell’obbligo di preventiva notifica alla Commissione europea previsto dalla cd. “direttiva servizi” per le disposizioni che configurino una “regola tecnica” o una “regola relativa ai servizi”, laddove colpisce un elemento peculiare del servizio di intermediazione di Airbnb, che interviene nel pagamento della transazione, riscuotendo il corrispettivo dal conduttore prima della consegna dell’immobile e trasferendolo al locatore solo dopo l’avvio della locazione senza contestazioni;
– la violazione dei principi di libera prestazione dei servizi e di libera concorrenza sanciti dal diritto europeo, attraverso la previsione di obblighi informativi (comunicazione all’agenzia delle entrate) e fiscali (effettuazione e versamento della ritenuta alla fonte e nomina di rappresentante fiscale) eccedenti i criteri di proporzionalità e necessità;
– il contrasto con la disciplina nazionale ed eurounitaria in punto di privacy, laddove richiede la raccolta di dati informativi relativi alle parti del contratto di locazione per la successiva comunicazione all’agenzia delle entrate.
Il Consiglio di Stato, interpellato in ultima istanza dopo la pronuncia di rigetto del ricorso emessa del TAR, ha escluso la ricorrenza dei presupposti per procedere alla diretta disapplicazione della normativa nazionale contestata, ravvisando, tuttavia, la sussistenza di una questione interpretativa relativa all’esatto ambito interpretativo da riconoscere al diritto dell’Unione e, conseguentemente, alla compatibilità con esso della disciplina nazionale in materia di locazioni brevi.
Pertanto, è stata sottoposta al vaglio dei giudici europei la questione pregiudiziale in merito all’applicazione del “regime fiscale delle locazioni brevi” con i seguenti interrogativi:
a) se le disposizioni ed i principi del diritto euro-unitario, ostino ad una normativa nazionale che, senza previa notifica alla Commissione europea, imponga al gestore di un portale telematico di intermediazione immobiliare “regole tecniche per la prestazione di un servizio della società dell’informazione” consistenti in obblighi informativi (trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai contratti conclusi tramite il portale telematico) e fiscali (effettuazione della ritenuta sui pagamenti operati in relazione ai contratti conclusi tramite il portale telematico e successivo versamento all’Erario);
b) se le disposizioni e i principi del diritto euro-unitario, ostino ad una normativa nazionale che:
– introduce, con riferimento ai gestori di un portale telematico per la ricerca di immobili da locare, obblighi di raccolta e trasmissione di dati relativi ai contratti;
– introduce, con riferimento ai medesimi gestori di portali telematici che intervengano nel pagamento del corrispettivo di contratti di locazione breve, l’obbligo di operare quale sostituto di imposta, ovvero di responsabile di imposta;
– introduce, con riferimento ai gestori di portali telematici non residenti e riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale;
– introduce, anche con riguardo a soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’obbligo di operare quali responsabili d’imposta in relazione all’imposta di soggiorno;
c) se i principi fondamentali del diritto euro-unitario ostino, in termini generali, ad una disciplina nazionale che, di fatto, riversi su un’impresa le inefficienze dello Stato nell’accertamento e riscossione delle imposte.
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