Il Consiglio Nazionale Forense ha emanato le regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli avvocati sono esposti nell’esercizio della propria attività, nonché in relazione ai controlli interni agli studi legali e all’adeguata verifica, anche semplificata, dei clienti, avendo ottenuto, dopo oltre un anno di attesa, il parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria.
Le regole tecniche sono volte a facilitare l’attività dell’avvocato, circoscrivendo il perimetro di applicazione di una normativa eccessivamente penalizzante, in quanto troppo concentrata sugli adempimenti formali, e fornendo utili indicazioni per adeguarvisi senza incorrere nel rischio di sanzioni.
Si è così concluso il lungo iter, iniziato subito dopo l’emanazione del decreto 90/2017, che, in accoglimento della quarta direttiva antiriciclaggio, ha attribuito ai c.d. “organismi di autoregolamentazione” , vale a dire gli organismi nazionali di rappresentanza dei professionisti interessati dalla normativa, in via ufficiale, il compito di accompagnare con regole tecniche la normativa primaria al fine di integrarla rispetto alle specificità degli avvocati.
Illustriamo di seguito alcune delle regole tecniche in argomento.
Allo scopo di definire l’idoneità e la tempestività delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela nell’ambito dell’attività dell’Avvocato allorquando questi è chiamato a redigere un atto o negozio concernente le operazioni di cui all’art. 3 comma 4, lettera c) del Decreto, e scopo e natura della prestazione risultino manifeste nell’atto o negozio stesso, salva diversa valutazione dell’Avvocato, non è necessario formalizzare in un autonomo documento l’acquisizione di tali informazioni dal cliente.
Costituisce idonea identificazione del titolare effettivo quella effettuata mediante consultazione di pubblici registri e – ove necessario – mediante l’acquisizione dei dati e informazioni ivi contenute.
L’Avvocato potrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela servendosi di procedure strutturate di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni, attraverso percorsi guidati o questionari, anche avvalendosi di algoritmi predefiniti e procedure informatiche, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio, fermi restando gli obblighi valutativi correlati a carico dell’Avvocato; acquisendo una dichiarazione del cliente confermativa dei dati e delle informazioni fornite, in particolar modo quelli attinenti alla struttura proprietaria ed alla titolarità effettiva.
Trovano applicazione in caso di basso rischio di riciclaggio le seguenti misure di semplificazione degli obblighi di adeguata verifica:
– è sufficiente ai fini dell’identificazione l’acquisizione in fotocopia del documento di identità del cliente;
– con riferimento alla identificazione dell’eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità: è sufficiente una dichiarazione, purché ragionevolmente attendibile, dello stesso titolare effettivo ovvero una dichiarazione del cliente ex art. 22 del Decreto con allegata – se del caso – la relativa documentazione atta ad identificare il titolare effettivo, come ad es. visura CCIA, e senza necessità di acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo;
– con riferimento alla richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale: è sufficiente basarsi sulle dichiarazioni rese dal cliente, purché ragionevolmente attendibili;
– con riferimento al controllo costante nel corso della prestazione professionale: è sufficiente che esso sia più dilazionato e meno pervasivo e dettagliato.
In ogni caso, in presenza di un basso rischio di riciclaggio, l’Avvocato sarà esentato:
– dal raccogliere informazioni dettagliate sulla situazione economico-patrimoniale del cliente;
– dallo svolgimento di una verifica specifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.
Il fascicolo cartaceo del cliente, così come liberamente costituito dall’Avvocato, realizza – unitamente altresì, se del caso, a qualsivoglia modalità di conservazione di documenti, dati ed informazioni in via informatica – idonea modalità di conservazione. Inoltre, entrambe le modalità – cartacea ed informatica – possono coesistere con riferimento ad un medesimo cliente.
Costituiscono idonea modalità di conservazione ai sensi dell’art. 32 del Decreto, i sistemi di protezione contro la perdita dei dati e delle informazioni, i sistemi di autenticazione, autorizzazione per l’accesso al sistema informatico dello Studio dell’Avvocato ed al relativo archivio cartaceo.
Alle regole tecniche è allegato un corposo documento contenente i criteri e le metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all’ adeguata verifica semplificata. Tale documento è corredato dalla modulistica preparata dal CNF a supporto dell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio e contiene numerose e utili linee guida per l’implementazione del nuovo decreto (cfr. Comunicato 24 settembre 2019)

