Istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione in F24 del credito d’imposta spettante alle imprese costruttrici a fronte del contributo riconosciuto a coloro che acquistano dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2019 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica o che acquistano nell’anno 2019 un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e (Agenzia Entrate – risoluzione 82/2019).
Il credito d’imposta spetta alle imprese costruttrici a fronte del rimborso corrisposto al venditore che corrisponde a sua volta all’acquirente dei veicoli oggetto di agevolazioni il contributo riconosciuto dalla legge.
In altre parole, il contributo spettante all’acquirente viene corrisposto dal venditore, mediante compensazione col prezzo di acquisto e le imprese costruttrici rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codice tributo che variano a seconda della tipologia del veicolo:
– “6903” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018”;
– “6904” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell’importo spettante, pena lo scarto del modello F24, successivamente all’avvenuto rimborso del contributo al venditore, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo.
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