Lavorazioni conto terzi: ammessa la fattura unica mensile



L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di lavorazioni meccaniche conto terzi su materiale di proprietà del committente riconsegnato a lavorazione effettuata mediante l’emissione di D.D.T. con causale (“reso lavorato”), per le quali la riscossione è differita all’emissione della fattura, è possibile emettere un’unica fattura delle prestazioni rese allo stesso cliente, alla fine di ciascun mese, attribuendo alla fattura stessa la data convenzionale di fine mese. La data di emissione determina il periodo di esigibilità dell’IVA (Risposta n. 389 del 2019)

FATTURAZIONE DIFFERITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI


Ai fini della fatturazione delle prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, è ammessa la possibilità di emettere un’unica fattura (cd. “differita”), recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione, a condizione che le singole operazioni siano individuabili attraverso idonea documentazione.
In tal caso, quale data della fattura (che deve essere valorizzata con la data di effettuazione dell’operazione) può essere indicata una sola data ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione. È comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese, rappresentativa del momento di esigibilità dell’IVA, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 del mese successivo.
La possibilità di emettere un’unica fattura “riepilogativa-differita” per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese riguarda quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’IVA.
Per quanto concerne la condizione per cui le prestazioni di servizi siano individuabili attraverso idonea documentazione, il legislatore non impone specifici obblighi documentali rilevanti ai fini fiscali. Per soddisfare tale condizione, dunque, è possibile utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta (si pensi, tra gli altri, ai documenti attestanti l’avvenuto incasso del corrispettivo, al contratto, alla nota di consegna lavori, alla lettera di incarico, ecc.), da cui individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. In questo senso, laddove i richiamati elementi risultino in modo chiaro e puntuale, possono considerarsi astrattamente idonei anche i “DDT di riconsegna in conto lavoro”.


IL CASO


In tema di fatturazione “riepilogativa-differita”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti chiarimenti, in relazione al caso specifico di un’impresa che:
– esegue lavorazioni meccaniche conto terzi su materiale di proprietà del committente (non stabilito in Italia) che, a lavorazione effettuata, viene riconsegnato mediante l’emissione di D.D.T. con causale “reso lavorato”;
– emette alla fine di ciascun mese un’unica fattura elettronica per le prestazioni effettuate nel corso del mese nei confronti del medesimo cliente;
– incassa le fatture a 30 giorni data fattura;
La possibilità di emettere un’unica fattura “riepilogativa-differita” per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese riguarda quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’IVA, e nella fattispecie considerata tale condizione non è rilevabile. In particolare, non vi è evidenza di prestazioni, periodiche/continuative o meno, rese nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia ed il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all’emissione della fattura.
Perciò, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’ipotesi esaminata non rientra nella disciplina della fatturazione differita, ma si tratta di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considerata effettuata e, di conseguenza, l’IVA si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa.
Ipotizzando, ad esempio, la seguente situazione:
– 10 settembre 2019 data emissione primo DDT di reso lavorato;
– 20 settembre 2019 data emissione secondo DDT di reso lavorato;
– 28 settembre 2019 data emissione terzo DDT di reso lavorato;
Se la fattura elettronica è compilata il 30 settembre 2019, esponendo, nel campo “data” della sezione “dati generali” del file fattura, lo stesso giorno (30 settembre 2019), con invio allo SdI entro i dodici giorni successivi, la relativa imposta confluisce nel calcolo della liquidazione del mese di settembre 2019).
Se, invece, la fattura viene emessa in una data diversa rileva sempre, ai fini dell’esigibilità, la data indicata nel documento. In altri termini, se la medesima fattura è compilata il 1° ottobre 2019, con trasmissione entro il 13 dello stesso mese (dodicesimo giorno successivo), la relativa imposta confluisce nella liquidazione del mese di ottobre 2019.





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