27 SETT 2019 L’erogazione a terzi di compensi elevati costituisce presupposto di assoggettamento ad IRAP del professionista solo ove risulti accertato che detti compensi siano serviti per compensare attività strettamente connesse a quella oggetto della professione svolta dal contribuente, e comunque tale da potenziarne ed accrescerne l’attività produttiva (CORTE DI CASSAZIONE – Sez. trib. – Sentenza 25 settembre 2019, n. 23847).
Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, la CTP di Milano, accoglieva il ricorso con il quale il contribuente, architetto, ricorreva avverso il silenzio rifiuto posto in essere dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’istanza di rimborso dell’Irap versata.
Avverso tale decisione presentava appello l’Agenzia delle Entrate chiedendo che, in riforma della decisione impugnata, la Commissione Tributaria Regionale dichiarasse l’obbligo del contribuente al pagamento dell’Irap in considerazione della sussistenza di una autonoma organizzazione, di uno studio professionale e di beni strumentali che eccedevano le necessità minime per l’esercizio della attività oltre che dell’abituale ricorso del contribuente a collaborazioni di terzi.
All’esito del giudizio la C.T.R. accoglieva con sentenza l’appello dell’Ufficio finanziario avverso la quale il contribuente proponeva ricorso per cassazione che affidava a tre motivi di cui due meritevoli di accoglimento.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, in materia di IRAP, l’elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integra di per sé il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, essendo necessario che i giudici di merito accertino le caratteristiche del supporto fornito da terzi all’esercizio dell’attività professionale del contribuente, se di natura continuativa, se con mansioni meramente esecutive, ovvero di collaborazione con altri professionisti.
Inoltre, l’erogazione a terzi di compensi elevati costituisce presupposto di assoggettamento ad IRAP del professionista solo ove risulti accertato che detti compensi siano serviti per compensare attività strettamente connesse a quella oggetto della professione svolta dal contribuente, e comunque tale da potenziarne ed accrescerne l’attività produttiva, non invece quando dette spese, ancorché elevate, siano state sostenute per compensare terzi per attività afferenti ad altri ambiti (ad esempio, per consulenze professionali di commercialisti ed avvocati o per attività meramente materiali di copie di disegni tecnici, ecc.), non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto organizzativo. Quanto poi alle spese per l’immobile nel quale il contribuente svolga la propria attività professionale e alle altre spese comunque sostenute, questa Corte ha ritenuto la necessità di accertare che dette spese siano effettivamente espressione di ausili all’attività, in grado di evidenziare il presupposto “dell’autonoma organizzazione”.
Orbene, nel caso di specie appare evidente l’inadeguatezza e l’incompletezza della valutazione della C.T.R., che non ha proceduto ad un’analisi critica della consistenza di elementi idonei a comprovare l’utilizzo di una organizzazione autonoma in rapporto ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.
In accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
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