Il credito IVA si prescrive in dieci anni se “a rimborso” in dichiarazione



Con la recente Ordinanza n. 24006 del 26 settembre 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che si prescrive in dieci anni il diritto di rimborso del credito IVA manifestato nel quadro RX della dichiarazione.

IL CASO


La contribuente avendo cessato l’attività, aveva evidenziato nel quadro RX della dichiarazione il credito IVA a rimborso.
Su istanza del contribuente in merito alla mancata esecuzione del rimborso, il Fisco opponeva il diniego per decadenza del termine biennale previsto per la presentazione del modello VR.
Su ricorso del contribuente i giudici tributari hanno confermato la validità del diniego.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE


Nel riformare la decisione dei giudici tributari in favore del contribuente, la Corte di Cassazione ha affermato che:
– l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso;
– per la domanda di rimborso dell’eccedenza d’imposta è sufficiente la manifestazione di una volontà diretta all’ottenimento del rimborso mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro “RX4”, anche se non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale “VR”, cui è subordinata l’esigibilità del credito.
A tal proposito, i giudici della Suprema Corte hanno precisato che, in base alla normativa dell’Unione Europea, le misure adottate dagli Stati membri per l’adempimento degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, nonché per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e per evitare frodi non possono mai porre in discussione il diritto alla detrazione dell’IVA; pertanto, l’esposizione di un credito d’imposta in dichiarazione fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, atteggiandosi quale formale esercizio del diritto e idoneo a far decorrere l’ordinario termine prescrizionale (decennale).
In conclusione, a fronte del diniego al rimborso opposto dall’Amministrazione finanziaria per decorrenza del termine decadenza biennale e per le mancata presentazione del modello VR, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo il quale: “la presentazione del modello “VR” quale “presupposto di esigibilità” del credito IVA deve intendersi nel senso che la stessa rappresenta un elemento fattuale, rimesso nella disponibilità del contribuente interessato, avente la funzione di sollecitare l’attività di verifica dell’Amministrazione e idonea a dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso, sicché l’esposizione di un credito d’imposta in dichiarazione fa sì che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, atteggiandosi quale formale esercizio del diritto e idoneo a far decorrere l’ordinario termine prescrizionale (decennale).





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