Soppressione del posto di lavoro e repechage: l’onere probatorio in capo al datore di lavoro




In caso di licenziamento per la soppressione del posto di lavoro, incombe in capo al datore di lavoro l’onere di provare in giudizio che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti, ma anche di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale (Corte di Cassazione, sentenza 01 ottobre 2019, n. 24491).


Una Corte di appello territoriale, accogliendo l’appello proposto da un lavoratore, in riforma della sentenza del Tribunale di prime cure, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimatogli dal suo datore di lavoro e, in applicazione della c.d. tutela obbligatoria (art. 8, L. n. 604/1966), condannato quest’ultimo a riassumere il ricorrente o, in difetto, a risarcire il danno in misura pari a 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto. Il lavoratore, assunto come impiegato amministrativo, era stato licenziato per asserito giustificato motivo oggettivo, consistente nella necessità di ridurre il personale a causa di una diminuzione di attività dell’impresa. Al riguardo, la Corte territoriale, aveva osservato che la ragione addotta a giustificazione del recesso era circostanza smentita dagli avvisi, quasi coevi, con cui l’impresa aveva ricercato un impiegato esperto in materia contabile da assumere, nonché dai dati di bilancio relativi ai due anni precedenti, che avevano evidenziato l’esistenza costante di utili ed un rilevante incremento delle disponibilità liquide. Altresì, non era stata fornita, da parte del datore di lavoro, alcuna prova circa l’impossibilità di un utile reimpiego del ricorrente.
Ricorre così in Cassazione il datore di lavoro, lamentando che le imprevedibili circostanze sopravvenute nel tempo, quali le diverse disdette dai rapporti di consulenza, inspiegabilmente erano state ritenute ininfluenti ai fini del decisum. Altresì, non era sindacabile dal giudice di merito la scelta organizzativa dell’imprenditore di operare una riduzione di organico ai fini di una migliore efficienza gestionale o di un incremento della redditività dell’impresa. Infine, quanto all’obbligo del c.d. repechage, si invoca l’applicazione dell’orientamento interpretativo secondo cui grava sul lavoratore l’onere di allegare l’esistenza di altri posti di lavoro nei quali poter essere utilmente collocato, conseguendo solo a tale allegazione l’onere della parte datoriale di provare la non utilizzabilità nei posti predetti.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato. In ordine ai primi due motivi, non sono ammissibili nel ricorso per Cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” (art. 111, co. 6, Costituzione), individuabile nelle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, ovvero può essere dedotto per omesso esame di un “fatto storico”. All’evidenza, tale vizio non ricorre nel caso in esame, poiché la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni poste a fondamento del decisum, ragioni che peraltro lo stesso ricorrente manifesta di avere ben compreso, avendone fatto oggetto di compiuta disamina in ciascuno dei tre motivi di ricorso.
In merito al c.d. repechage, la sentenza ha dato atto che nulla era stato dimostrato da parte datoriale. L’orientamento interpretativo richiamato dal ricorrente è ormai superato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l’onere di dimostrare il fatto costitutivo dell’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l’illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilità del c.d. repechage, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 160/2017). Grava, dunque, sul datore di lavoro, in caso di licenziamento per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, l’onere di provare in giudizio che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale (Corte di Cassazione, sentenza n. 4509/2016). Ciò, in quanto la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, qualora questi svolgeva ordinariamente in modo promiscuo mansioni inferiori, oltre quelle soppresse, sussiste a carico del datore di lavoro l’obbligo di repechage anche in ordine alle mansioni inferiori (Corte di Cassazione, sentenza n. 13379/2017).






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