Infortunio sul lavoro e azione di regresso, la responsabilità civile datoriale prescinde da quella penale




L’azione di regresso dell’Inail nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione dell’azienda o alla sorveglianza dell’attività lavorativa, ritenuti civilmente responsabili di un infortunio verificatosi in danno di un dipendente, è esercitabile autonomamente senza dover necessariamente attendere l’instaurazione o l’esito del procedimento penale per il fatto da cui è derivato l’infortunio, non assumendo alcun rilievo l’eventuale conclusione di tale procedimento penale con un provvedimento di archiviazione o di proscioglimento in sede istruttoria (Corte di Cassazione, sentenza 02 ottobre 2019, n. 24629).


A conferma della sentenza di primo grado, una Corte d’appello territoriale aveva stabilito, in relazione alle indennità economiche erogate dall’Inail ad un lavoratore dipendente infortunatosi sul lavoro, che l’azione di regresso poteva essere esercitata dal medesimo Istituto nei confronti del datore di lavoro, anche in mancanza di accertamento del reato in sede penale, in quanto comunque quest’ultimo si era reso responsabile dell’infortunio per omessa sorveglianza.
Ricorre così in Cassazione la società datrice di lavoro, lamentando che il suo comportamento non era stato doloso o colposo, e che i presupposti per l’affermazione della sua responsabilità civile non potevano ritenersi sussistenti per effetto della redazione del solo verbale della Polizia di Stato di sequestro del cantiere, contenente la sola descrizione dello stato dei luoghi, senza alcun accertamento circa l’adozione o meno di misure di sicurezza. Altresì, si deduce l’erronea rappresentazione dei dati di fatto dedotti dall’Istituto assicuratore, non corrispondenti alla loro reale dinamica, in conseguenza dei quali si verificò l’infortunio oggetto di causa. Invero, sul lato del condominio ove si era verificato l’infortunio non erano presenti impalcature, mentre il personale della ditta stava eseguendo solo la preparazione dell’intonaco all’interno dei balconi esistenti, forniti di parapetti ed ai quali si accedeva dall’interno degli appartamenti. Il comportamento del lavoratore infortunatosi era stato assolutamente anomalo, imprevisto e non autorizzato, essendo il suo compito solo quello di preparare l’intonaco all’interno del balcone, mentre il medesimo aveva arbitrariamente posizionato una tavola per passare sul balcone laterale al quale avrebbe potuto accedere dall’interno dell’edificio.
Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, è consolidato l’orientamento di legittimità circa l’insussistenza della necessità di un previo accertamento in sede penale del fatto costituente reato, ai fini della possibilità per l’Istituto assicuratore di esperire l’azione di regresso. In particolare, si è affermato che, in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del sorgere del credito dell’Inail nei confronti della persona civilmente obbligata, è necessario che il fatto costituisca reato perseguibile d’ufficio, ma l’accertamento giudiziale, sempre che si renda necessario in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite, può avvenire sia in sede penale che in sede civile (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 2138/2015). Inoltre, l’azione di regresso dell’Inail nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione dell’azienda o alla sorveglianza dell’attività lavorativa, ritenuti civilmente responsabili di un infortunio verificatosi in danno di un dipendente, è esercitabile autonomamente senza dover necessariamente attendere l’instaurazione o l’esito del procedimento penale per il fatto da cui è derivato l’infortunio, non assumendo alcun rilievo l’eventuale conclusione di tale procedimento penale con un provvedimento di archiviazione o di proscioglimento in sede istruttoria (Corte di Cassazione, sentenza n. 9601/2001).
In merito al secondo motivo, l’infortunato aveva dichiarato che doveva passare all’altro balcone, per cui logicamente la Corte ha tratto il convincimento sulla necessità dell’operazione, così come ha avuto modo di accertare che quella parte dello stabile era sprovvista di impalcatura e che l’apprendista non era dotato di cinture di sicurezza ed era stato lasciato solo a svolgere il suo lavoro, senza essere affiancato da un operaio esperto, per cui era evidente una responsabilità della datrice di lavoro per omessa sorveglianza. Al riguardo, con costante orientamento di legittimità, si è affermato che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore. Di contro, la condotta di quest’ultimo può comportare l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, pur essendo necessaria, a tal fine, una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere (Corte di Cassazione, sentenza n. 4656/2011).





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