Con la recente Risoluzione n. 84/E del 4 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24, della sanzione amministrativa anticontraffazione irrogata all’acquirente finale
Nell’ambito della lotta alla contraffazione è prevista un’apposita sanzione amministrativa pecuniaria a carico delle persone che acquistano in modo consapevole prodotti contraffatti.
La consapevolezza della contraffazione può essere dedotta in considerazione della qualità dei prodotti acquistati, o dalla condizione del venditore o dall’entità del prezzo.
Se l’acquisto è effettuato come consumatore finale la sanzione va da 100 euro a 7.000 euro.
Se l’acquisto è effettuato in qualità di operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale la sanzione va da 20.000 euro a 1 milione di euro.
In ogni caso i prodotti contraffatti sono confiscati.
L’accertamento della violazione può essere effettuato sia dagli organi di polizia giudiziaria, sia dagli organi di polizia amministrativa, d’ufficio o su denuncia.
Per consentire il versamento della sanzione anticontraffazione tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che:
– se la violazione è accertata dalla polizia comunale, la sanzione deve essere versata utilizzando il codice tributo “3022” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa per il contrasto della contraffazione irrogata dalla polizia comunale – articolo 1, comma 7, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35”.
In tal caso il codice tributo va esposto nella Sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, avendo cura di indicare nel campo “IDENTIFICATIVO OPERAZIONE” gli estremi dell’atto di irrogazione della sanzione; nel campo “codice ente/codice comune”, il codice catastale del comune a cui appartiene l’organo di polizia comunale; nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stata constatata la violazione;
– se, invece, la violazione è accertata da organi diversi dalla polizia comunale, la sanzione deve essere versata utilizzando il codice tributo “3021” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa per il contrasto della contraffazione – articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35”.
In tal caso il codice tributo va esposto nella Sezione “ERARIO”, avendo cura di indicare nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stata constatata la violazione.
In entrambi i casi, ai fini del versamento della sanzione, è esclusa la possibilità di utilizzare un credito in compensazione.
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