I compensi che il pediatra di base corrisponde ai suoi colleghi per le sostituzioni obbligatorie non costituiscono dato sintomatico dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP, in quanto trattasi di circostanza frequente nei medici di base che devono assicurare un servizio continuativo in caso di assenza per ferie o malattia. In tal caso il contribuente non corrisponde compensi a dipendenti ma a colleghi per le necessarie sostituzioni dovute alle sue assenza (Corte di cassazione – ordinanza n. 24702/2019).
Il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione dell’IRAP ricorre qualora il contribuente:
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
In altre parole il presupposto dell’IRAP è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Inoltre, l’imposta colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate e mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, con la conseguente inapplicabilità dell’imposta, per difetto del suo necessario presupposto, l’autonoma organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, rimessa pertanto al giudice di merito.
Relativamente al caso di specie, i compensi che il pediatra di base corrisponde ai suoi colleghi per le sostituzioni obbligatorie non costituiscono dato sintomatico dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP, in quanto trattasi di circostanza frequente nei medici di base che devono assicurare un servizio continuativo in caso di assenza per ferie o malattia.
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