Accesso alla dichiarazione ISEE pre-compilata: modalità tecniche




Individuate le modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE pre-compilata resa disponibile in via telematica dall’INPS.


Il dichiarante accede direttamente alla DSU pre-compilata identificandosi mediante un sistema di autenticazione e fornendo elementi di riscontro riferiti agli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare. In particolare, con riferimento al sistema di autentificazione, l’accesso è riservato ai possessori di una delle seguenti: credenziali dispositive rilasciate dall’INPS con le modalità indicate nella apposita sezione del sito internet dell’Inps; credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate con le modalità indicate nella apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia; identità SPID di livello 2 o superiore. Con riferimento agli elementi di riscontro relativi agli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni, l’accesso è riservato a coloro che indicano correttamente, per ciascuno dei componenti, i seguenti: l’importo esposto al rigo «differenza» nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno solare precedente quello della richiesta, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello redditi persone fisiche, oppure l’assenza di dichiarazione; nel caso in cui il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro sia inferiore ad euro 10.000,00, l’indicazione dell’esistenza di rapporti il cui valore complessivo sia inferiore a detta soglia ovvero dell’assenza dei rapporti; nei casi diversi da quelli di cui al punto precdente, il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell’annualità rilevante ai fini dell’ISEE di uno dei depositi e conti correnti bancari e postali, ovvero il valore alla stessa data di una delle altre forme di patrimonio mobiliare previste. Il valore è indicato in maniera puntuale, con arrotondamento alle unità di euro, e deve riguardare, laddove disponibile, un rapporto non cointestato con il dichiarante e, nel caso di più di un rapporto non cointestato, quello, se disponibile, avente un valore positivo.
Nell’ipotesi in cui l’accesso alla DSU pre-compilata avvenga per il tramite di un CAF delegato, gli elementi di riscontro devono essere forniti anche con riferimento al dichiarante.
In assenza di riscontro positivo alla indicazione degli elementi suddetti, il dichiarante presenta la DSU nelle modalità non pre-compilate. Eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili negli archivi dell’INPS o dell’anagrafe tributaria, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, sono indicate in sede di attestazione dell’ISEE.
L’accesso alla DSU pre-compilata è consentito a decorrere dal 1° gennaio 2020. In via sperimentale, la DSU pre-compilata è resa accessibile ai nuclei familiari che nel triennio 2016-2018 abbiano presentato una DSU all’Inps, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.


Ai fini della presentazione della DSU, restano autodichiarate dal dichiarante:
a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
b) l’indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive dell’ISEE, nonché le informazioni di cui alle lettere successive ad essi riferite;
c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
d) l’identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
e) il reddito complessivo, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ed assenza di certificazione unica trasmessa dai sostituti di imposta ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali;
f) le componenti reddituali, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti o professioni, ovvero al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all’imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
g) le componenti reddituali di cui all’art. 4, comma 2, lettere c), d), e), g), ed i), del regolamento ISEE;
h) le componenti reddituali di cui all’art. 4, comma 2, lettera f), del regolamento ISEE, limitatamente alle prestazioni non erogate dall’INPS;
i) l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti;
l) l’ammontare dell’eventuale debito residuo per mutui contratti per l’acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato riferito alle componenti del patrimonio immobiliare di cui all’art. 5, commi 2 e 3, del regolamento ISEE;
m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all’art. 5, comma 3, del regolamento ISEE;
n) le componenti del patrimonio mobiliare di cui all’art. 5, comma 4, del regolamento ISEE, se detenute all’estero, nonché, relativamente al patrimonio detenuto in Italia, le componenti di cui all’art. 5, comma 4, lettere e), g) e h) del regolamento ISEE;
o) in caso di richiesta di prestazioni di cui all’art. 6, comma 3, del regolamento ISEE, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma;
p) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto (DM 9 agosto 2019).






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