Reato d’indebita compensazione fiscale




Prevista la pena anche per coloro che concorrono nel reato di indebita compensazione (CORTE DI CASSAZIONE – Sez. III pen. – Sentenza 25 settembre 2019, n. 39333).

Con ordinanza il Tribunale di Napoli, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal contribuente, indagato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. (pena per coloro che concorrono nel reato) e 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (indebita compensazione), nei confronti del sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.
Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo di impugnazione, evidenziando violazione di legge in relazione alle norme sul concorso di persone nel reato, e carenza di motivazione in relazione all’iter argomentativo adottato.
In particolare, l’ordinanza impugnata non aveva fornito giustificazione al fatto che il ricorrente era transitato dall’iniziale ruolo di vittima del reato a concorrente nel medesimo. Al riguardo, era stata presa in considerazione solamente l’entità delle somme oggetto di evasione, e da tale elemento era stata ricavata la consapevolezza dell’illiceità delle operazioni di indebita compensazione fiscale effettuate dai commercialisti indagati. Secondo il Tribunale della libertà, quindi, il ricorrente non avrebbe provato la propria buona fede pur avendo avuto col professionista solamente un unico rapporto professionale.
Al contrario, era emerso che tutta l’operazione indebita era avvenuta all’insaputa dell’indagato, mero contribuente ignaro della procedura fraudolenta di compensazione messa in opera dai professionisti.
In ordine poi al preteso concorso di persone nel reato, alcunché era stato dimostrato circa un previo accordo tra contribuente e commercialista, mentre una consapevolezza successiva al perfezionarsi del reato non poteva assurgere a dignità penale. Né rilevava un’eventuale indagine su termini e modalità del compenso.
Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile. Il contribuente aveva in definitiva ottenuto la compensazione – nella più totale e sospetta inerzia personale, ed in apparenza senza provvedere ad alcun tipo di reazione ovvero di controllo – di un debito fiscale di importo pressoché corrispondente di crediti certamente inesistenti.






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