Regime forfetario: con il controllo diretto/indiretto di SRL si decade dal 2020




Qualora sia verificata la sussistenza della causa ostativa del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata, la quale eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili all’attività svolta dall’imprenditore o professionista in regime forfetario, quest’ultimo resta applicabile per il 2019 (anno corrente) con decadenza dal 2020 (anno successivo) (Agenzia Entrate – risposta n. 398/2019).

Tra le cause ostative al regime forfetario vi è quella prevista per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
– del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
– dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.


Ai fini dell’applicabilità della causa ostativa, occorre avere in ogni caso riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione. Al fine di individuare parametri di riferimento oggettivi, nell’ipotesi di attività esercitate dalla società a responsabilità limitata appartenenti di fatto alla medesima sezione ATECO di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate è da ritenere sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
Relativamente alla decorrenza della causa ostativa, ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.
Pertanto, il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e ove ne sia accertata l’esistenza decadrà dal regime nel 2020.





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