Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento




Il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato Fondo di solidarietà del Trentino, è stato istituito con decreto interministeriale n. 96077/2016. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce autonoma gestione dell’INPS.


Il Fondo è volto ad assicurare nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Il Fondo ha le seguenti finalità:
a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
b) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla norma vigente;
c) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nei quadri dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell’Unione europea;
e) incrementare il montante contributivo individuale maturato dalle lavoratrici e dai lavoratori che accedono all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE), di cui all’art. 1, commi da 166 a 178 e 193, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, come modificato dall’art. 1, comma 162, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il Fondo è gestito da un comitato amministratore composto da sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dai sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro stipulanti l’accordo sindacale nazionale del 5 ottobre 2018, aventi i requisiti di competenza e di assenza di conflitto di interessi di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e i requisiti di onorabilità di cui all’art. 38 del medesimo decreto legislativo.
Il Fondo garantisce un assegno ordinario a favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali, o straordinaria.
Il Fondo eroga tutele integrative, in termini di importi e durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Il Fondo può stabilire le seguenti ulteriori prestazioni:
– assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti pensionistici nei successivi cinque anni;
– contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o di riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell’Unione europea;
– incrementi del montante contributivo individuale dei beneficiari dell’APE, ai sensi dell’art. 1, comma 172, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
A copertura delle prestazioni è dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario nella misura dello 0,45 per cento, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, che ricorre alla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro nella misura del 4 per cento delle retribuzioni perse dal lavoratore;
c) un contributo straordinario, a carico del datore di lavoro, a copertura dell’assegno straordinario, corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. L’azienda versa al Fondo tale importo in rate mensili. Resta fermo il versamento della contribuzione correlata direttamente all’INPS.
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 35 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015.





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