E’ istituito presso l’Inps il «Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali» riservato ai datori di lavoro esercenti servizi ambientali, che fanno parte di settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015 e che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell’Inps. Esso, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 ha lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro nonché, le tutele descritte dall’art. 6 del Dm 9 agosto 2019 in commento.
Beneficiari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti del settore dei servizi ambientali, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti.
La gestione del Fondo è assicurata da un comitato amministratore, composto da cinque componenti complessivi designati dalle organizzazioni imprenditoriali firmatarie dell’accordo costitutivo del Fondo del 18 luglio 2018, da cinque componenti complessivi designati dalle OO.SS. nazionali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità nonché da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilità.
Nel dettaglio, secondo l’articolo 6 cit., il Fondo provvede alla:
a) erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dal Titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015 in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie;
b) erogazione di prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASPI), ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
c) erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sessanta mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell’ambito di programmi di incentivi all’esodo;
d) alla stipula di apposite convenzioni anche con i fondi interprofessionali al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi regionali e/o nazionali o dell’Unione europea.
L’accesso alle prestazioni del Fondo è preceduto dall’espletamento delle procedure previste dai contratti collettivi e dalla legge per i processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.
La domanda di accesso agli assegni ordinari è presentata non prima di trenta giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di quindici giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività.
Il comitato amministratore del Fondo definisce criteri generali e regole che consentano un’equilibrata distribuzione degli interventi del Fondo tra i datori di lavoro aderenti nonché le tempistiche di presentazione ed esame delle richieste di intervento.
La facoltà di autorizzare le prestazioni è esercitabile dal comitato decorsi sei mesi dalla nomina dello stesso.
Per gli assegni ordinari e per le prestazioni di integrazione della NASPI ovvero delle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione del rapporto di lavoro nonché per la relativa contribuzione correlata è dovuto mensilmente, a carico dei datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante ed escluso il personale dirigente. Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per le imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti e sino a quindici dipendenti, l’aliquota è pari allo 0,45%.
Un contributo addizionale, nella misura del 1,50%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, è dovuto dal datore di lavoro per il periodo di fruizione degli assegni ordinari da parte dei suoi dipendenti.
Un contributo straordinario mensile addizionale è dovuto dal datore di lavoro in caso di ricorso alla integrazione della NASpI per l’intera durata di fruizione di tale prestazione, nella misura del 3% della retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dare luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati.
I datori di lavoro versano un ulteriore contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per dodici mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova. I datori di lavoro versano altresì il 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia breve di durata a far data dall’avvio operativo del Fondo. Le somme così raccolte sono utilizzate da ciascun datore di lavoro, per la parte dallo stesso versata, per il finanziamento delle prestazioni di cui all’art. 6, comma 1, lettera b).
Per gli assegni straordinari, è dovuta, da parte di ciascun datore di lavoro interessato, una contribuzione straordinaria relativa ai propri lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni erogabili e della contribuzione correlata. Tale importo è versato dall’azienda al Fondo in rate mensili, fermo restando il versamento della relativa contribuzione correlata da parte dell’azienda direttamente all’Inps.
Link all’articolo originale

