Con la Risoluzione n. 109/E del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice identificativo del committente, necessario per il versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio nell’ambito di appalti e subappalti
In base alle nuove regole di contrasto all’omesso versamento delle ritenute nell’ambito degli appalti e subappalti, introdotte con il decreto fiscale collegato alla Manovra Finanziaria 2020 (nel testo definitivo convertito in legge), le imprese appaltatrici e subappaltatrici devono effettuare il versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
Tale obbligo ricorre in particolare in relazione all’esecuzione di opere e servizi affidati da committente, che sia sostituto d’imposta in Italia, per un importo complessivo annuo superiore a 200 mila euro, a un’impresa tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Per consentire all’impresa appaltatrice o affidataria e all’impresa subappaltatrice di effettuare i versamenti delle ritenute, distintamente per ciascun committente, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice “09” (Committente), da indicare nel campo “codice identificativo”, unitamente al codice fiscale del committente riportato nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.
In tal modo, viene consentito sia all’impresa tenuta al versamento (appaltatrice o affidataria e subappaltatrice), sia al committente, di consultare il pagamento effettuato attraverso il proprio “cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
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