Corrispettivi telematici obbligatori dal 2020 per tutti i distributori di carburante



Con il Provvedimento del 30 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i termini di avvio graduale dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei distributori non automatizzati.

In tema di trasmissione telematica dei corrispettivi, l’obbligo era stato rinviato non più tardi del 1° gennaio 2020 per le cessioni di benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, effettuate presso distributori non automatizzati.
Per tali soggetti, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito l’avvio graduale dell’obbligo in relazione all’ammontare della benzina e gasolio erogato nel 2018 per singolo impianto.
In particolare, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motore, sono obbligatorie:
a) a partire dal 1° gennaio 2020, per gli impianti che nel 2018 hanno erogato complessivamente benzina e gasolio come carburanti per motore per una quantità superiore a 3 milioni di litri;
b) a partire dal 1° luglio 2020 per gli impianti che nel 2018 hanno erogato complessivamente benzina e gasolio come carburanti per motore per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
c) a partire dal 1° gennaio 2021 per gli impianti che non rientrano nelle ipotesi precedenti.


La trasmissione telematica deve essere effettuata con cadenza mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Per i soggetti obbligati dal 1° gennaio 2020, la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 può essere effettuata entro il 30 aprile 2020. Con riferimento ai dati dei corrispettivi relativi ai mesi da aprile 2020 in poi, si applicano i termini ordinari.
In deroga al predetto termine (mensile), ai soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale è riconosciuta la possibilità di effettuare con la stessa cadenza (trimestrale) anche la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. In tal caso, la trasmissione va fatta entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.





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