Agricoltura, pesca, imprese armatoriali: le novità nelle legge di Bilancio




La Manovra di Bilancio 2020, fra le altre disposizioni, prevede una serie di interventi in favore degli imprenditori agricoli, misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali.


Il comma 503 della Legge n. 160/2019 reca una serie di disposizioni in favore degli imprenditori agricoli. Il Legislatore riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento totale dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero non è cumulabilecon altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Le disposizioni in questione si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.


Il comma 515 riconosce, per il 2020, ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca), l’indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro, dovuta nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso del 2020, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2021. Viene poi demandata ad apposito decreto interministeriale la disciplina delle modalità relative al pagamento della predetta indennità. L’art. 1, comma 673 della L. 145/2018, per l’anno 2019, aveva riconosciuto per i medesimi soggetti, una identica misura, con gli stessi presupposti e limiti.
Il comma 516 incrementa però di 2,5 milioni di euro per il 2021 le risorse – di cui all’articolo 1, comma 346, della L. 232/2016 – destinate alla corresponsione dell’indennità giornaliera onnicomprensiva riconosciuta ai suddetti lavoratori nei periodi di arresto temporaneo non obbligatorio avvenuti nel corso del 2020. Anche in questo caso, viene demandata ad apposito decreto interministeriale la disciplina delle modalità relative al pagamento della predetta indennità.
Il comma 517 proroga al 31 dicembre 2020 il Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019 di cui all’art. 2, comma 5-deciesdel decreto-legge n. 225 del 2010, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2016, al fine di assicurare la tutela dell’ecosistema marino e della concorrenza e di garantire la competitività del settore ittico.


Infine, il comma 607 prevede una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato, stabilendo che, a decorrere dal 2020, venga corrisposto nel limite del 44,32%.






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