E’ carente la comunicazione preventiva nella esplicitazione delle ragioni che hanno determinato la scelta aziendale di individuare l’esubero di lavoratori esclusivamente nell’ambito di specifiche professionalità, ciò non consente al sindacato una puntuale verifica sulla legittimità della scelta operata (Cassazione, Ordinanza n. 119/2020).
I lavoratori venivano licenziati dalla società datrice di lavoro per riduzione di personale, all’esito di una procedura ex art. 4 della legge n. 223 del 1991 di mobilità. I suddetti lavoratori, con ricorso ex art. 1 co. 48 legge n. 92 del 2012, impugnavano il licenziamento contestando l’erroneità dei punteggi attribuiti, la violazione degli obblighi di comunicazione, eccependo una presunta non esaustiva indicazione dei dati numerici giustificativi della crisi aziendale e una lacunosità delle informazioni relative ai motivi che avevano determinato la situazione di eccedenza e l’impossibilità di collocazione alternativa; deducendo, infine, che la scelta degli operai da licenziare avesse avuto carattere discriminatorio.
Il Tribunale di Cassino accoglieva la domanda dei lavoratori dichiarando l’inefficacia dei licenziamenti intimati e la risoluzione dei rapporti di lavoro con effetto dalla data di licenziamento. La Corte di appello di Roma, rigettava il reclamo proposto dalla società, precisando che, nella fattispecie in esame, nella comunicazione di avvio della procedura di riduzione del personale erano state esplicitate le ragioni che avevano determinato la necessità di ridurre il personale nonché quelle per cui l’azienda non aveva altra possibilità che ricorrere alla procedura di mobilità, ma non l’esplicitazione delle ragioni che avevano determinato la scelta aziendale di individuare l’esubero esclusivamente nell’ambito di specifiche professionalità, non consentendo quindi al sindacato una puntuale verifica sulla legittimità della scelta operata.
Avverso la sentenza di secondo grado la società proponeva ricorso per cassazione. Con l’unico articolato motivo la società denuncia omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia riguardo alla pretesa incompletezza della comunicazione di avvio della procedura. Secondo il ricorrente, richiamando precedenti di legittimità, la comunicazione preventiva poteva limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti suddiviso fra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, senza necessità di ogni ulteriore specificazione. Inoltre il ricorrente rappresenta che, nella comunicazione suddetta, erano dettagliatamente specificate le eccedenze lavorative distinguendo, per ciascun profilo professionale, i relativi esuberi conseguenti al processo di ridimensionamento e che il contenuto indispensabile della comunicazione di avvio della procedura alle organizzazioni sindacali si doveva valutare con riferimento ai motivi, esternati nella stessa comunicazione e, nel caso di specie, il progetto di riduzione del personale complessivo dell’azienda imponeva di indicare solo la ripartizione delle eccedenze per categorie professionali e non anche la specificazione di uffici o reparti con eccedenze né le concrete funzioni lavorative che si intendevano eliminare risultando tali profili estranei alle ragioni della decisone imprenditoriale.
Secondo la Cassazione, il motivo non è fondato. La procedura disciplinata dall’art. 4 della legge n. 223 del 1991 è volta sia a consentire una proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato, sia a rendere trasparente il processo decisionale datoriale, con la conseguenza, nel caso di mancata indicazione nella comunicazione di avvio della procedura di tutti gli elementi previsti, dell’inefficacia insanabile dei successivi licenziamenti intimati ai lavoratori, legittimati a denunziarne l’incompletezza ed il conseguente vizio del licenziamento.
La necessità della conformazione della comunicazione ai requisiti prescritti è, pertanto, finalizzata a consentire alle organizzazione sindacali di verificare il nesso tra le ragioni che determinano l’esubero di personale e le unità che, in concreto, l’azienda intende espellere, di talchè sia evidenziabile la connessione tra le enunciate esigenze aziendali e l’individuazione del personale da licenziare e sia permesso all’interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione del personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero.
Ciò non rappresenta un controllo sulla legittima scelta imprenditoriale di adire una procedura di licenziamento collettivo, insindacabile in sede giudiziale, quanto piuttosto di verificare il rispetto della specificità degli oneri di comunicazione in sede di apertura e chiusura della procedura di mobilità.
La valutazione di adeguatezza della comunicazione spetta al giudice di merito e deve essere compiuta anche in relazione al fine che la comunicazione stessa persegue, che è quello di sollecitare e favorire la gestione contrattata della crisi. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto in punto di fatto -con congrua motivazione e, quindi, insindacabile in sede di legittimità- carente la comunicazione preventiva nella esplicitazione delle ragioni che avevano determinato la scelta aziendale di individuare l’esubero esclusivamente nell’ambito di specifiche professionalità, quali esemplificativamente la soppressione delle funzioni ritenute meno necessarie o di quelle la cui mancanza consentiva comunque il proseguo delle attività ovvero la necessità di una struttura più snella in determinati reparti e maggiormente rispondente alle attività programmate: ciò non consentiva, secondo i giudici di seconde cure, al sindacato una puntuale verifica sulla legittimità della scelta operata.
In punto di diritto, deve rilevarsi la correttezza dell’assunto perché la Corte territoriale ha reputato la comunicazione in contrasto con il normativo obbligo di trasparenza perché non conforme al principio giurisprudenziale che ha sancito, in tema di legittimità della comunicazione preventiva, il rispetto della sequenza logico-giuridica in virtù della quale: a) i dati comunicati dal datore di lavoro devono essere completi ed esatti; b) la funzione sindacale di controllo e valutazione non deve essere limitata da una eventuale loro insufficienza; c) deve sussistere un rapporto causale tra la carenza e la limitazione della funzione sindacale. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

