Confermati anche per il 2020 i benefici alle imprese in relazione alle spese sostenute per la formazione dei dipendenti, finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione delle imprese previste dal “Piano nazionale industria 4.0”. (art. 1, co. 210 a 217, L. n. 160 del 2019 – Legge di Bilancio 2020).
Viene prorogato per il 2020 il cd. “Bonus formazione 4.0”, con il riconoscimento del credito d’imposta in relazione alle spese sostenute per la formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0.
Rispetto allo scorso anno è prevista una rimodulazione del limite massimo annuale con un incremento del beneficio. In particolare, il credito d’imposta è attribuito:
– alle piccole imprese in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
– alle medie imprese in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
– alle grandi imprese in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Fermi restando i limiti massimi annuali, per tutte le imprese la misura del credito d’imposta è aumentata al 60% delle spese ammissibili se i destinatari delle attività di formazione rientrano nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
Per il riconoscimento del “Bonus formazione 4.0” l’impresa deve risultare in regola con le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono in ogni caso escluse dal beneficio le imprese in “difficoltà” (secondo la definizione dell’art. 2, punto 18) del Regolamento UE n. 651/2014) e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive per illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Rientrano nel beneficio le attività di formazione erogate sia internamente che esternamente all’impresa. In quest’ultima ipotesi si considerano ammissibili esclusivamente le attività commissionate ai seguenti soggetti:
– soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
– università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate;
– soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
– soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
– istituti tecnici superiori.
Il “Bonus Formazione 4.0 – 2020” può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2021). Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Al fine di consentire la valutazione circa l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura agevolativa è previsto l’invio di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo Ministero con apposito decreto direttoriale.
Per tutti gli aspetti non disciplinati specificamente, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 maggio 2018, in particolare per quanto riguarda le attività e le spese ammissibili, nonché gli obblighi documentali e dichiarativi. In proposito, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, è espressamente esclusa la condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente richiesta in precedenza.
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