Cambia il “credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo”




Dal 2020 l’attuale disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo cede il posto alla nuova misura introdotta dalla Legge di bilancio 2020, ovvero, al “credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative” (art. 1, co. 198 -209, L. n. 160/2019).

Il nuovo credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili:
– ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
– innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati;
– design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.


La misura del credito d’imposta è differenziata per ogni tipologia di attività ammissibile:
– per le attività di ricerca e sviluppo, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
– per le attività di innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
– per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.


Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.





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