Disposta la sdoganalizzazione di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) i dispositivi di ventilazioni (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ordinanza 28 marzo 2020, n. 6 e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Determinazione 27 marzo 2020, n. 101115).
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nello svolgimento delle attività di propria competenza, provvede a porre in essere ogni azione utile al fine di consentire la celere sdoganalizzazione di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (“DPI”) di protezione via aeree FFP2, FFP3, N95, KN95, nonché di beni mobili di qualsiasi genere occorrenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, compresi gli strumenti ed i dispositivi di ventilazioni invasivi e non invasivi.
Lo svincolo diretto dei DPI prevede l’esenzione delle imposte doganali e dell’IVA all’importazione gravanti sulle merci, necessarie a fronteggiare l’emergenza, importate da Enti o Organizzazioni di diritto pubblico e da altri Enti a carattere caritativo o filantropico, nonché sui beni importati per la libera pratica dalle Unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.
Quindi, tale sospensione è rivolta esclusivamente nei confronti delle Regioni, Province Autonome, Enti territoriali locali, Pubbliche Amministrazioni, strutture ospedaliere pubbliche ovvero private accreditate ed inserite nella rete regionale dell’emergenza, soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali ed è subordinata al preventivo rilascio da parte dell’Ufficio delle Dogane competente di un’autorizzazione che accerti la sussistenza delle condizioni di legge.
Al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione, è onere dell’importatore produrre all’atto dello sdoganamento una autocertificazione con la quale il medesimo attesti che i beneficiari siano i soggetti di cui sopra, oltre all’impegno a versare i dazi e l’IVA all’importazione dovuti in caso di mancata concessione della franchigia da parte della Commissione.
Qualora l’importatore sia soggetto diverso da quelli indicati, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla rigorosa verifica che il destinatario finale delle merci sia uno dei soggetti indicati e che venga rilasciata da quest’ultimo l’autocertificazione.
La sospensione si applica a far data dal 1° febbraio 2020 fino all’emanazione della decisione della Commissione europea.
L’ADM, tramite le proprie articolazioni territoriali, effettua un controllo sulle merci al fine di individuare quelle che possono essere svincolate ai soggetti indicati sopra e, contestualmente agli svincoli, provvede a darne comunicazione al Commissario Straordinario.
Per i DPI acquisiti da ADM e non diretti ai soggetti in questione, la stessa ADM procederà a segnalare direttamente la circostanza al Commissario Straordinario affinché disponga, ove lo ritenga, la requisizione della merce da parte di ADM in qualità di Soggetto Attuatore.
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