Forniti chiarimenti sul conferimento di una STP in una newco STP (CNDCEC – PO n. 31/2020).
La partecipazione ad una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra STP.
L’incompatibilità della partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso di STP multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell’iscrizione della società all’Ordine di appartenenza.
Ne consegue che, mentre sembrerebbe consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività professionale anche in forma individuale o associata, allo stesso è precluso partecipare a più STP.
Inoltre, sembrerebbe esclusa la possibilità che una STP partecipi ad altra STP, considerato che, in tal modo, verrebbe ad essere indirettamente elusa la regola per cui la partecipazione del socio è consentita esclusivamente in una STP.
Pertanto, la regola enunciata deve orientare le scelte del professionista in qualsivoglia operazione di conferimento dello studio professionale in una STP, ovvero di trasferimento delle partecipazioni societarie.
Il CNDCEC evidenzia che l’incompatibilità del socio viene meno alla data in cui il recesso del socio, l’esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell’intera partecipazione alla STP producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale (ovverossia dalla data di iscrizione presso il registro delle imprese dell’atto che direttamente interessa il socio). Infine, il mancato rilievo o la mancata rimozione della situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell’iscrizione all’Albo tenuto presso l’Ordine, integrano illecito disciplinare sia per il singolo professionista, sia per la STP.
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