Definizione agevolata incentivi conto energia: istituito codice tributo



Con la Risoluzione n. 16/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento tramite modello F24 ELIDE delle somme dovute per la definizione agevolata per il mantenimento degli incentivi conto energia in caso di cumulo con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese.

DEFINIZIONE AGEVOLATA


In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese (di cui all’art. 6, co. da 13 a 19, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388) è riconosciuta la possibilità di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica a condizione che sia pagata una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente.
I soggetti che intendono avvalersi della definizione agevolata devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello approvato con il Provvedimento n. 114266/2020, ed effettuare il pagamento delle somme dovute utilizzando il codice tributo istituito con la Risoluzione n. 16/E/2020.
La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione e con il pagamento delle somme dovute, entrambi da effettuarsi entro il 30 giugno 2020.

LA COMUNICAZIONE


Il modello di comunicazione si compone del Frontespizio e dei quadri A e B nei quali riportare:
– i dati necessari a identificare il soggetto che intende mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica;
– il conto energia interessato;
– la presenza di giudizi pendenti aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
– la determinazione dell’importo dovuto;
– eventuali note.
La comunicazione, debitamente sottoscritta dal soggetto che ha esercitato l’opzione, va inviata unicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate in base al domicilio fiscale. Non sono ammesse modalità di presentazione diverse, neppure mediante servizio postale e posta elettronica ordinaria o certificata. La comunicazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero, se sottoscritta con firma autografa, deve essere accompagnata da copia di un documento di identità.
Nella comunicazione deve essere indicata l’eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo, con l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

PAGAMENTO CON F24 ELIDE


Il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione deve essere effettuato tramite modello di pagamento F24 ELIDE (F24 Versamenti con elementi identificativi), con esclusione della compensazione.
A tal fine deve essere utilizzato il codice tributo “8200”, da indicare nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, compilando altresì il campo “tipo” con la lettera “R” e il campo “anno di riferimento” indicando l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.
Non devono essere valorizzati i campi “elementi identificativi”, “codice ufficio” e “codice atto”.

SOSPENSIONE GIUDIZI E CONTROLLI


Nelle more del pagamento delle somme dovute, copia della comunicazione e della relativa ricevuta di avvenuta consegna deve essere presentata al giudice presso il quale pende giudizio, che ne dispone la sospensione. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il processo prosegue su istanza di una delle parti.
Ai fini dei successivi controlli, la comunicazione deve essere conservata, a cura del richiedente, fino al riscontro del corretto perfezionamento della procedura di definizione da parte dell’Agenzia delle Entrate e comunque fino alla definitiva estinzione della controversia. Devono essere, altresì, conservati i documenti relativi ai versamenti effettuati, la documentazione attestante la variazione in diminuzione, riportata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali e i conteggi per la determinazione delle somme dovute.






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