La Regione Toscana, in aggiunta alle iniziative di sostegno nazionali previste dal Governo, ha introdotto una serie di misure a favore di famiglie, imprese e lavoratori toscani al fine di contenere i danni economici causati dall’emergenza da COVID-19.
Sospensione dei termini tributari (Delibera regionale n. 440 31 marzo 2020)
A fronte dellle disposizioni introdotte del Decreto Cura Italia, è prevista:
– la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 relativi all’addizionale regionale all’IRPEF per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto;
– la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
– la sospensione dei piani di rimborso rateizzati con riferimento ai pagamenti in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e riattivazione dalla rata del 1 luglio 2020;
– lo slittamento al 1 luglio 2020 delle restituzioni dilazionate aventi scadenza nel periodo 8 marzo 2020-30 giugno 2020.
Sospensione pagamento prestiti (Delibera regionale n. 428 del 30 marzo 2020)
Tali misure sono destinate ad imprese e professionisti toscani beneficiari di una agevolazione regionale nella forma di prestito rimborsabile a valere sulle misure di aiuto di competenza della Direzione Attività Produttive, in relazione alla quale risulti un piano di rientro ancora in corso.
La sospensione opera fino al 30 settembre 2020 su tutte le rate in scadenza prima del 30 settembre 2020, anche nel caso in cui i beneficiari abbiano già beneficiato di due differimenti.
Il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato attraverso il differimento delle rate stesse, senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per il beneficiario.
La sospensione opera a seguito di comunicazione da parte del beneficiario corredata della dichiarazione con la quale il beneficiario autocertifica ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Possono beneficiare della sospensione i beneficiari che abbiano pagato tutte le rate del piano di ammortamento scadute alla data del 23 febbraio 2020.
Contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali (Delibera regionale n. 421 del 30 marzo 2020)
La Regione Toscana ha adottato le seguenti misure a valere sui fondi europei, statali e regionali:
– i termini stabiliti da bandi, procedure negoziali, contratti, atti di assegnazione dei contributi e relativi ad adempimenti a carico dei beneficiari, non scaduti alla data del 23 febbraio 2020, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, senza necessità di presentazione di specifica istanza;
– per i soggetti che hanno presentato o presenteranno domanda a titolo di anticipo o stato di avanzamento lavori (SAL) fino a 31 luglio 2020, è consentito ricorrere a procedure di liquidazione semplificate che consentano pagamenti fino all’80% di quanto richiesto, fatte salve in ogni caso le disposizione comunitarie previste per i singoli fondi europei in materia di anticipi, le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia e previa presentazione di tutta la documentazione giustificativa prevista, rinviando a fasi successive ulteriori controlli documentali richiesti dalle regole di funzionamento delle specifiche fonti finanziarie, nel rispetto delle scadenze fissate dai regolamenti comunitari; in deroga alle eventuali disposizioni contenute nei documenti di attuazione della programmazione per i pagamenti a titoli di SAL non è richiesta la presentazione di fideiussione;
– di rinviare a successivo atto l’aggiornamento dei cronoprogrammi dei bandi e delle procedure negoziali, con particolare riferimento ai tempi di pubblicazione e di scadenza degli avvisi, anche a seguito della ricognizione delle esigenze di aggiornamento effettuate dalle Autorità di gestione;
– di dare mandato alle Autorità di Gestione, alle Direzioni e ai Settori competenti di accelerare le modifiche in corso dei Programmi comunitari e la rimodulazione dei piani finanziari dei documenti attuativi regionali dei Programmi medesimi;
– riguardo ai provvedimenti di revoca sia totale che parziale:
a) i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, anche con riferimento all’esecutività dei recuperi;
b) per gli atti di revoca già perfezionati per i quali siano pendenti al 23 febbraio 2020 ovvero debbano ancora iniziare a decorrere i termini per il pagamento c.d. bonario delle somme oggetto di recupero, è prevista una proroga automatica del termine di pagamento al 31 luglio 2020, ferma restando la possibilità di dilazioni e rateizzazioni;
c) per i provvedimenti di revoca ancora da adottare, i termini previsti per il recupero bonario delle somme indebitamente percepite sono stabiliti in 120 giorni, ferma restando la possibilità di dilazioni e rateizzazioni.
Tasse automobilistiche (Delibera regionale n. 395 del 25 marzo 2020)
Le tasse automobilistiche ordinarie, dovute per le periodicità tributarie aventi decorrenza/rinnovo nei mesi di marzo (da versarsi ordinariamente entro il 31/03/2020), aprile (da versarsi ordinariamente entro il 30/04/2020) e maggio 2020 (da versarsi ordinariamente entro il 01/06/2020) possono essere versate entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi.
La rimessione in termini non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza ordinaria dovuta.
Accesso alla tariffa agevolata ISEE per l’acquisto di abbonamenti tpl (ferroviario e su gomma): proroga della validità del tagliando isee/tpl 2019 al 30 giugno 2020 (Delibera regionale n. 406 del 30 marzo 2020)
Prorogato l’utilizzo dei tagliandi ISEE-TPL anno 2019 fino al 30 Giugno 2020 per l’accesso alle tariffe agevolate previste per il Trasporto Pubblico Locale, sia ferroviario che svolto su gomma, al fine di eliminare ogni opportunità di assembramento delle persone.
Proroga degli attestati di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito (Delibera regionale n. 420 del 30 marzo 2020)
Prorogati fino al 30 giugno 2020 la validità delle seguenti autocertificazioni con scadenza 31/03/2020:
– autocertificazione esenzione E01 sia per il titolare che per i beneficiari (esenzione prevista per i cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro);
– autocertificazione esenzione E02 per i minori di 6 anni fino all’eventuale compimento dei 6 anni (esenzione prevista per i disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico);
– autocertificazioni esenzioni E04 per utenti con età inferiore a 65 anni sia per il titolare che i beneficiari (esenzione prevista per i titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico);
– autocertificazione fascia di reddito ERA, ERB, ERC.
Sono prorogati fino al 30 giugno 2020 anche gli attestati ISEE presentati nell’anno 2019.
Sostegno al pagamento del canone di locazione (Delibera regionale n. 442 del 31 marzo 2020)
I comuni entro il 30 aprile 2020 pubblicano un avviso straordinario per l’accesso al contributo per l’integrazione del canone di locazione destinato ai nuclei familiari che hanno subito, nei primi mesi del 2020, a causa del diffondersi dell’epidemia di Covid-19, una consistente diminuzione del reddito disponibile.
Il tempo di pubblicazione del bando sarà limitato a 20 giorni; ne verrà data notizia con tutte le modalità che siano ritenute idonee alla massima diffusione.
La misura è destinata specificamente ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
In particolare potranno presentare domanda di contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
– residenza anagrafica nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
– titolarità di un regolare contratto di locazione a uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza;
– assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km dal comune in cui è presentata la domanda;
– valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.684,36 per l’anno 2019;
– diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019. Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, ecc.), sia a redditi da lavoro autonomo (con particolare riferimento alle categorie ATECO la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo), sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia.
Il contributo non è cumulabile con il contributo per l’autonomia dei giovani della Misura GiovaniSì relativo al canone di locazione di alloggio autonomo.
Per la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti, il richiedente, in caso di impossibilità a conseguire la relativa documentazione, può avvalersi dell’istituto della autocertificazione ai sensi del D.P.R.n. 445/2000.
Il contributo è calcolato sulla base del 50% del canone di locazione e, comunque, in misura non superiore a 300 €/mese per i comuni capoluogo e ad Alta Tensione Abitativa, e 250 €/mese per gli altri comuni.
Il contributo corrisponde a 3 mensilità successive a partire da aprile 2020 e viene corrisposto mensilmente, al permanere delle condizioni di accesso al contributo stesso.
Link all’articolo originale

