Emergenza Coronavirus – Abi e Enti Locali firmano accordo quadro



Sottoscritto il 6/4/2020, tra l’Associazione Bancaria Italiana – ABI e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI, l’Unione Province d’Italia – UPI, l’Accordo quadro per la sospensione per un anno della quota capitale dei mutui dei Comuni e delle Province

L’accordo quadro firmato il 6/4/2020, nasce dall’intento di consentire agli Enti locali di disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere la riduzione delle entrate e le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19.


Pertanto le Parti convengono quanto segue:
Oggetto
L’Accordo definisce le linee guida sulla base delle quali le banche aderenti potranno procedere alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui, in scadenza nell’anno 2020, erogati in favore degli Enti Locali.
Enti beneficiari
Possono richiedere la sospensione gli Enti Locali che al momento di presentazione della domanda, non devono essere sottoposti a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
Non possono accedere alla sospensione gli Enti locali morosi oppure in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 261 del TUEL deliberato al momento della presentazione della domanda.
Finanziamenti oggetto di sospensione
I finanziamenti oggetto di Sospensione devono avere le seguenti caratteristiche:
– stipulati secondo la forma tecnica del mutuo;
– intestati agli Enti Locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico;
– il soggetto debitore e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti;
– non devono essere stati concessi in base a leggi speciali;
– devono essere in corso di ammortamento;
– non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda.
Condizioni e modalità di sospensione
La sospensione ha per oggetto il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere in scadenza nel 2020, per un periodo 12 mesi., al termine del quale, la banca estende la durata del piano di ammortamento originario di 12 mesi. La scadenza del mutuo a seguito della sospensione non può comunque superare i 30 anni.
La delegazione di pagamento viene prorogata per la stessa durata del periodo di sospensione.
Gli interessi maturati nel periodo di Sospensione sono corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste.
Il tasso di interesse al quale viene realizzata l’operazione di Sospensione è quello originariamente previsto nel contratto.


Presentazione delle domande
Le domande di sospensione devono pervenire alle banche aderenti entro il 15/5/2020, utilizzando l’eventuale modulo predisposto dalle singole banche.
Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalle stesse. Si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di risposta.





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