La CNCE con Comunicato del 7/4/2020, fornisce chiarimenti in ordine alla “rateizzazione in essere” di cui al punto 4 dell’accordo del 23/3/2020 firmato per l’emergenza da Covid-19 nei settori dell’Edilizia
Le Parti sociali – ANCE, ACI PL, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL – firmatarie il 23/3/2020 di un importante accordo per tutti i settori dell’Edilizia per fronteggiare la difficile situazione relativa all’emergenza “Coronavirus – COVID-19”, convenedo, tra l’altro, al punto 4:
“…
4) la proroga dei soli versamenti, fermo restando il permanere dell’obbligo di adempiere alle altre disposizioni dettate dalle norme contrattuali, previsti a carico delle imprese verso le Casse Edili/Edilcasse per il periodo di competenza febbraio (pagamento 31 marzo) e marzo (pagamento 30 aprile) 2020, alla data del 31 maggio 2020; lo stesso avverrà per le rateizzazioni in essere.
La sospensione di cui al comma precedente non sarà considerata per la regolarità in Cassa Edile ai fini del Durc.
I versamenti sospesi potranno anche essere rateizzati, senza sanzioni né interessi, per un massimo di 4 rate.
…”
Ebbene, la CNCE, col comunicato 7/4/2020 in esame sentite le parti sociali sottoscrittrici, chiarisce che, con riferimento alle rateizzazioni in essere devono considerarsi i ratei in scadenza a partire dalla data di pubblicazione dell’Accordo (24 marzo 2020) sino al 24 maggio compreso (due scadenze), per i quali si procederà, pertanto, all’accodamento all’ultimo rateo della dilazione di pagamento.

