ABI-FSBA: firmato addendum operativo



Il Fondo di Bilateralità Artigianato (FSBA) ha reso noto un addendum operativo alla Convenzione 30/3/2020 tra ABI, Associazioni Datoriali e Sindacali istitutive di FSBA e firmatarie della Convenzione.

Premesso che il 30 marzo 2020 è stata definita la “Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020”
La Convenzione prevede l’impegno a individuare da subito le modalità operative per l’estensione dell’anticipazione ivi prevista all’assegno ordinario per COVID-19 di cui all’art. 19, D.L. n.18 del 17 marzo 2020 erogato dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto
Le Associazioni sopra richiamate rappresentate dal Presidente e dal Vice Presidente del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato ed ABI hanno avviato da subito l’analisi per estendere l’anticipazione agli assegni ordinari di cui all’art. 19, D.L. n. 18/2020 per sospensione del rapporto di lavoro a zero ore e pagamento diretto erogati dal Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato – FSBA.
Il presente Addendum ha lo scopo di individuare le modalità operative per l’estensione a FSBA della predetta anticipazione.
Preso atto che il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato – FSBA – come da dichiarazione allegata – si è impegnato a:
– effettuare un costante e tempestivo monitoraggio delle domande presentate, al momento della ricezione;
– valutarne da subito il potenziale assorbimento rispetto alle risorse che il Fondo può impegnare;
– comunicare tempestivamente l’esaurimento delle risorse alle Banche anche attraverso ABI.
Condiviso che il presupposto per ottemperare a tale impegno è la conoscenza delle disponibilità del Fondo per le prestazioni ex art. 19, DL n. 18/2020 e quindi la definizione della quota delle risorse di cui all’art. 19, comma 6, DL n. 18/2020, destinata al Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato – FSBA;
Considerato che le domande di assegno ordinario che possono essere oggetto dell’anticipazione di cui alla Convenzione 30 marzo 2020 devono essere presentate indicando all’atto della presentazione i lavoratori destinatari dell’assegno stesso e l’iban su cui verrà versato dal Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato FSBA;
Considerato che il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato – FSBA predisporrà un data base con l’indicazione dei lavoratori potenzialmente interessati dall’anticipazione – che potrà essere consultato dalle Banche che applicano la Convenzione preventivamente all’erogazione dell’anticipazione stessa – indicando il nome e cognome, il codice fiscale, l’iban del conto corrente del lavoratore individuato irrevocabilmente per l’accredito nonché la data di presentazione della domanda e gli elementi identificativi del datore di lavoro;
Si condivide che ai fini dell’applicazione della Convenzione del 30 marzo 2020 all’anticipazione dell’assegno ordinario per COVID-19 di cui all’art. 19, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 erogato dal Fondo di solidarietà Bilaterale per l’Artigianato – FSBA per sospensione del lavoro a zero ore e con pagamento diretto, la documentazione da presentarsi viene adeguata come da allegato al presente.






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