La Regione Sardegna, in aggiunta alle iniziative di sostegno nazionali previste dal Governo, ha introdotto una serie di misure a favore delle imprese al fine di contenere i danni economici causati dall’emergenza da COVID-19.
Interventi a supporto e salvaguardia dell’occupazione e delle professionalità nel sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna (L. R. n. 8/2020)
La regione Sardegna ha adottato misure urgenti volte a contrastare e contenere la grave crisi economica e occupazionale che interessa il sistema imprenditoriale della filiera del turismo, quale settore fondamentale e prioritario per lo sviluppo socio-economico e sostenibile della Sardegna, causata anche dal diffondersi del virus COVID-19.
Gli interventi sono destinati alle imprese e ai relativi addetti della filiera turistica intesa come l’insieme delle unità locali site nel territorio regionale che offrono beni o servizi prevalentemente ai turisti o che svolgono attività legate alla produzione e alla commercializzazione di servizi turistici ed operanti con i seguenti codici ATECO 2007:
– 47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato;
– 49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente;
– 50.10.00 Trasporto marittimo e costiero passeggeri “Traffico locale”;
– 55.10.00 Alberghi;
– 55.20.10 Villaggi turistici;
– 55.20.20 Ostelli della gioventù;
– 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast;
– 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
– 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
– 56.10.11 Ristorazione con somministrazione;
– 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
– 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie;
– 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti;
– 56.10.42 Ristorazione ambulante;
– 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina;
– 77.11.00 Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri;
– 77.21.01 Noleggio di biciclette;
– 77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da riporto (inclusi i pedalò);
– 77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative;
– 77.34.00 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale;
– 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio;
– 79.90.19 Altri servizi di prenotazione ed altre attività di assistenza turistica non svolte delle agenzie di viaggio;
– 79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici;
– 91.02.00 Attività di musei;
– 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
– 93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici;
– 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali.
A valere sulle risorse già in capo all’INPS, destinate a misure di sostegno al reddito di lavoratori della Sardegna e non utilizzate, l’Amministrazione regionale concede finanziamenti straordinari con interessi a tasso zero a favore delle micro e piccole imprese appartenenti al sistema imprenditoriale della filiera turistica della Sardegna, a copertura dei fabbisogni finanziari relativi al tempestivo versamento degli oneri previdenziali e assistenziali che, per l’imprevedibile crisi di liquidità causata dalla contingente grave situazione economica.
Inoltre, sono previsti strumenti finanziari per favorire l’accesso al credito per le micro e piccole imprese della filiera turistica della Sardegna. I suddetti strumenti sono finalizzati alla concessione di finanziamenti chirografari alle micro e piccole imprese, in proporzione ai costi per gli addetti per l’annualità 2020, in misura non superiore ad euro 70.000.
I beneficiari degli interventi devono essere in regola con gli adempimenti previdenziali. I finanziamenti sono infruttiferi di interessi e sono rimborsati in un periodo non superiore ad anni cinque dalla data di erogazione, di cui almeno sei mesi a titolo di pre-ammortamento.
Misure a sostegno delle famiglie (L. R. 08 aprile 2020, n. 12)
Per l’anno 2020, ai nuclei familiari i cui componenti siano lavoratori dipendenti o autonomi che abbiano subito una sospensione o una riduzione di attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e i cui datori di lavoro non abbiano acceduto alle forme di integrazione salariale o vi siano transitati a seguito del D.L. n. 18/2020, o siano lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata o titolari di partite IVA, ovvero soci di società iscritti alla gestione dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), collaboratori di imprese familiari di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, o non possiedano alcuna forma di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 febbraio 2020, è riconosciuta per due mesi un’indennità sino a euro 800 mensili.
L’indennità è riconosciuta ai nuclei familiari residenti con domicilio in Sardegna, a seguito di autocertificazione attestante un reddito inferiore a euro 800 mensili netti nel bimestre successivo al 23 febbraio 2020.
Non beneficiano della misura i nuclei familiari composti fino a tre persone nei quali almeno un componente percepisca una pensione o un reddito derivante da lavoro dipendente o da attività lavorativa non sospesa o non ridotta per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il cui importo sia uguale o superiore a euro 800.
Le indennità sono cumulabili con altre forme di sostegno al reddito, anche connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza di euro 800 al mese per le famiglie fino a tre componenti. Per ogni componente ulteriore sono concessi euro 100.
Sospensione delle attività di recupero dei crediti regionali (Deliberazione regionale 01 aprile 2020 n. 17/19)
Sono sospesi i termini di pagamento indicati in qualsivoglia provvedimento di recupero crediti già notificato (avviso di liquidazione, revoca di beneficio, ingiunzione di pagamento, ordinanza – ingiunzione ecc). Sono inoltre sospese:
– tutte le attività di recupero amministrativo dei crediti connessi a fondi di rotazione e assimilati gestiti da istituti di credito convenzionati;
– le attività di recupero giudiziale, salvo quelle improcrastinabili a tutela del credito regionale e che non risultino comunque inibite dalla sospensione dei termini processuali disposta dall’art. 83, co. 1 e 2, D.L. n. 18/2020;
– tutti i pagamenti concernenti la rateizzazione dei crediti regionali e conseguente sospensione dell’invio di solleciti di pagamento e comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine.
Le suddette sospensioni operano per tutti i termini di pagamento a far data dal 31 marzo 2020 e sono traslati con ripresa dei pagamenti a partire dal 31 agosto 2020.
Per tutto il periodo di sospensione non matureranno ulteriori interessi di mora, eccezion fatta per i recuperi di aiuti di Stato e nei casi in cui la legge prevede diversamente.
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