COVID-19: sospensione degli obblighi connessi al Reddito di Cittadinanza e Reddito di inclusione




In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, l’articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 stabilisce che, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto. Con messaggio n. 1608/2020, l’Inps fornisce i primi chiarimenti sull’ambito oggettivo di applicazione della citata norma, con riferimento a Reddito e Pensione di Cittadinanza e Reddito di inclusione.


Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, istitutivo del Reddito di Cittadinanza, ha previsto – come si ricorderà – una serie di obblighi di carattere comunicativo entro termini perentori, a carico dei soggetti beneficiari di Rdc/Pdc. La sospensione disposta dal citato articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 coinvolge i suddetti obblighi nonché quelli inerenti alle comunicazioni in capo ai titolari di Reddito di Inclusione.


Variazioni del nucleo familiare
Secondo il dettato normativo dell’articolo 3, comma 12, del D.L. n. 4/2019, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei stessi sono tenuti a presentare una DSU aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio. Ad eccezione delle ipotesi in cui le variazioni consistano in nascite e decessi, in tutti gli altri casi la norma prevede anche l’ulteriore adempimento della presentazione di una nuova domanda, posto che la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello di presentazione dell’ISEE aggiornata.
A seguito della norma sopra illustrata, sono sospesi dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno i termini decadenziali previsti per la comunicazione della variazione del nucleo. Pertanto, qualora la variazione del nucleo intervenga nel corso del periodo di sospensione, il termine decadenziale inizierà a decorrere al termine della sospensione stessa.
Laddove, invece, la variazione sia intervenuta prima del 23 febbraio 2020, il termine decadenziale deve intendersi sospeso e riprenderà a decorrere dal 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe.
Il nucleo percettore del Reddito di Cittadinanza è altresì tenuto per legge a comunicare l’eventuale sopravvenienza nel nucleo familiare di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione pubblica, posto che tali soggetti non incidono sulla scala di equivalenza del nucleo. Analoga comunicazione deve essere effettuata in caso di cessazione dello stato detentivo o del ricovero e nelle ipotesi di dimissioni volontarie dal lavoro di uno o più membri del nucleo, fatte salve quelle per giusta causa. Dette comunicazioni avvengono attraverso il modello “Rdc/Pdc-Com Esteso” (modulo “SR181”), che deve essere trasmesso all’INPS entro 30 giorni dall’evento, ove non diversamente specificato, pena la decadenza dal beneficio.
In conseguenza alla sospensione prevista dall’articolo 34 cit., anche tali obblighi di comunicazione sono sospesi dal 23 febbraio 2020, fatte salve ulteriori proroghe, e la prestazione prosegue senza soluzione di continuità. Ciò significa che, qualora la variazione del nucleo, nei termini sopra descritti, intervenga nel corso del periodo di sospensione, il termine decadenziale inizierà a decorrere al termine della sospensione stessa. Se, invece, l’evento che determina la modifica della scala di equivalenza del nucleo si è verificato prima del 23 febbraio 2020, il termine decadenziale deve intendersi sospeso e riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma.


Variazioni dell’attività lavorativa
Nel caso di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, che sia iniziata in corso di erogazione della prestazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, commi 8 e 9, del D.L. n. 4/2019, l’avvio dell’attività e i redditi che ne derivano, devono essere comunicati all’INPS mediante il modello “Rdc/Pdc-Com Esteso” (modulo “SR181”), pena la decadenza dal beneficio. La sospensione disposta dall’articolo 34 cit. implica che l’obbligo di comunicazione sia sospeso a partire dal 23 febbraio 2020 sia per le attività di lavoro autonomo, sia per le attività di lavoro subordinato. Con riferimento a queste ultime, laddove la variazione sia intervenuta nei 30 giorni precedenti al 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe.
Diversamente, per le sole attività di lavoro autonomo comunque avviate nel corso del primo trimestre solare del 2020, il termine per la comunicazione dei redditi a consuntivo, per norma fissato al quindicesimo giorno successivo alla conclusione del predetto trimestre solare, decorrerà dal termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, fatte salve eventuali proroghe.


Variazioni patrimoniali
Il termine di 15 giorni, di cui all’articolo 3, comma 11, del D.L. n. 4/2019, entro il quale, a pena di decadenza, devono essere comunicate, sempre mediante il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, le variazioni relative al patrimonio immobiliare (ad esempio, acquisto di una seconda casa) e ai beni durevoli (ad esempio, acquisto di autoveicoli e motoveicoli) è sospeso dal 23 febbraio fino al 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe.
Analogamente, per quanto concerne il patrimonio mobiliare, è sospeso dal 23 febbraio 2020 il termine di 15 giorni entro cui devono essere comunicate le variazioni dello stesso derivanti da donazioni o vincite. In entrambi i casi, laddove, invece, le variazioni richiamate sono intervenute nei 15 giorni precedenti il 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo ulteriori proroghe.


Reddito di inclusione
Per quanto concerne i nuclei di percettori del Reddito di Inclusione, sono sospesi dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe, gli adempimenti con riferimento:
– all’obbligo, previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, di comunicare entro 30 giorni dall’avvio di ogni attività lavorativa il reddito annuo previsto derivante dalla stessa;
– agli obblighi di presentazione di una nuova DSU in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, con esclusione dei casi di decesso o nuove nascite.
Nei casi in cui l’avvio dell’attività lavorativa e/o la variazione del nucleo, nei termini sopra descritti, siano intervenuti prima del 23 febbraio 2020, i relativi termini decadenziali sono sospesi e riprenderanno a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo eventuali proroghe.





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