Cassa integrazione in deroga, per le imprese “plurilocalizzate” sufficiente un unico accordo sindacale




Successivamente alla pubblicazione della circolare n. 8/2020, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla pubblicazione di FAQ inerenti, in particolare, all’accesso alla cassa integrazione in deroga per le imprese “plurilocalizzate sul territorio nazionale” (Comunicato 14 aprile 2020).


In primo luogo, si chiarisce che il riferimento al 17 marzo 2020, quale data ultima di assunzione dei lavoratori per i quali può essere riconosciuto il trattamento di integrazione salariale ordinaria e l’assegno ordinario, trova applicazione anche per la cassa integrazione in deroga, come del resto poi specificato all’articolo 41, comma 2, del Decreto Legge n. 23/2020 (cd Decreto Liquidità).
Di rilievo, in caso di istanze di cassa integrazione in deroga presentate da datori di lavoro che facciano riferimento a unità produttive site in cinque o più Regioni o Province Autonome sul territorio nazionale, la possibilità di produrre un unico accordo sindacale. In ottica di semplificazione, infatti, l’istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve essere accompagnata da un unico accordo sindacale, che si riferisca a tutte le unità produttive considerate nell’istanza. L’accordo sindacale viene trasmesso alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e, unitamente all’istanza di autorizzazione al trattamento, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione.
Nell’ipotesi, poi, in cui un datore di lavoro con una struttura produttiva distribuita in cinque o più Regioni o Province Autonome, tuttavia, faccia richiesta di cassa integrazione in deroga per COVID-19 per unità produttive e/o operative presenti fino ad un massimo di quattro Regioni o Province Autonome, le relative istanze andranno presentate singolarmente alle rispettive Regioni o Province Autonome e non al Ministero.
Ulteriori FAQ riguardano poi la sospensione dei tirocini e gli effetti dei provvedimenti regionali.
In caso di tirocinio sospeso in conseguenza della sospensione dell’attività produttiva a seguito dell’emanazione dei provvedimenti contenenti le misure di contenimento del contagio, la scadenza del tirocinio, se ricadente nel periodo di sospensione dell’attività, si intende prorogato e la durata originariamente prevista, prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione. La comunicazione obbligatoria di proroga (art. 4-bis, D.Lgs. n. 181/2000), va effettuata entro 5 giorni dalla data di ripresa dell’attività produttiva dell’azienda presso la quale il tirocinio era svolto.
Infine, l’assenza dei lavoratori dovuta al rispetto dei provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio (sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva), anche quando adottati dai Presidenti delle Regioni interessate dal contagio, può essere equiparata alla malattia ai fini del trattamento economico, non è computabile ai fini del periodo di comporto, non implica la necessità di produrre certificazione medica.





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