Considerato il contesto attuale delle forti restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori, l’Inps, con messaggio n. 1633 del 15 aprile 2020, fornisce chiarimenti in merito alla determinazione della legislazione applicabile in caso di distacco UE e alla validità delle certificazioni A1 già rilasciate.
Come noto, le misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno comportato forti restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori, imponendo alle imprese l’utilizzo del telelavoro o di altre forme di lavoro agile. Di qui, si sono resi necessari alcuni accorgimenti al fine di garantire la tutela dei lavoratori impegnati in regime di distacco in ambito europeo, limitati nella loro mobilità a causa dell’emergenza COVID 19.
Tali accorgimenti sono stati condivisi tra le Istituzioni degli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo (Paesi UE, Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
Così, la validità dei formulari A1 rilasciati dalle Istituzioni appartenenti allo Spazio economico europeo (artt. 11 e 12, Regolamento CE n. 883/2004), con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato fosse costretto a rimanere nel Paese ospitante, deve ritenersi estesa fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020 (Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020), anche in assenza di richiesta esplicita di deroga (art. 18, Regolamento CE n. 987/2009; art. 16, Regolamento CE n. 883/2004), al fine di facilitare la protezione previdenziale dei lavoratori in mobilità.
Con riferimento, invece, ai lavoratori che svolgono attività lavorativa in due o più Stati (art. 13, Regolamento CE n. 883/2004), in via ordinaria, essi sono assoggettabili:
1) alla legislazione dello Stato membro di residenza, laddove essi:
– esercitino una parte sostanziale della loro attività in tale Stato membro;
– dipendano da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede legale o la sede delle loro attività in diversi Stati membri;
– esercitino un’attività subordinata in due o più Stati membri per conto di un datore di lavoro stabilito fuori del territorio dell’Unione e risiedano in uno Stato membro, pur senza esercitarvi un’attività sostanziale (art. 14, paragrafo 11, Regolamento n. 987/2009);
2) ovvero alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che li occupa ha la sua sede legale o la sede delle sue attività, se non esercitano una parte sostanziale delle loro attività nello Stato membro di residenza.
Con riferimento alla condizione dell’esercizio di una “parte sostanziale” dell’attività in uno Stato membro, essa si realizza allorquando, in termini di orario di lavoro e retribuzione, emerge che, dal punto di vista quantitativo, tale attività è pari almeno al 25% dell’attività complessivamente esercitata dal lavoratore.
Orbene, in ragione delle misure di limitazione della mobilità transfrontaliera, i suddetti lavoratori potrebbero essere stati costretti a rimanere nello Stato estero, non potendo rientrare nello Stato di residenza. Tale circostanza, in via generale, potrebbe determinare una modifica dei parametri di valutazione dell’attività lavorativa, con conseguente applicazione della legislazione previdenziale dello Stato estero.
Pertanto, per rimediare a tale eventualità, i formulari A1 così rilasciati (art. 13. Regolamento CE n. 883/2004) dalle Istituzioni appartenenti allo Spazio economico europeo, prima dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, devono ritenersi validi prescindendo dalle variazioni della soglia percentuale dell’attività complessivamente svolta, determinatasi a causa delle citate restrizioni alla mobilità.
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